Denuncia-Querela per i reati di Violenza privata ex art. 610 c.p., anche in forma aggravata; b) Usurpazione di potere politico o di comando militare, ex art. 287 c.p.; c) Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione, ex art. a 604 bis c.p.; d) Attentato contro la Costituzione dello Stato, ex art.283 c.p..
giustizia con tricolore

PROCURA DELLA REPUBBLICA

ESPOSTO DENUNCIA – QUERELA

Il sottoscritto __________________________________ nata/o a __________________il__________________e residente in _________________________________________

ed ai fini del presente atto elettivamente domiciliata/o in Lecce , in via Cosimo De Giorgi   n. 19, presso lo studio dell’ Avv. Alfredo Lonoce (cod. fiscale LNCLRD47R30B180E – casella di posta elettronica certificata [email protected])  espone quanto segue:

premesso in fatto ed in diritto che

1) Con decreto legge n. 44 del 1 aprile 2021 il Governo, guidato Mario Draghi, stabiliva, in forza dell’emergenza epidemiologica da Sars-Cov-2, che tutti gli operatori del comparto sanitario che svolgevano la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali fossero tenuti a sottoporsi alla vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da Sars-Cov-2.

2) Tale imposizione aveva durata fissata fino al 31.12.2021 ed in caso di rifiuto il sanitario veniva assoggettato ad aberranti “sanzioni”. Lo stesso infatti subiva il demansionamento ad incarichi che non comportassero contatti interpersonali, con conseguente applicazione del diverso trattamento retributivo corrispondente, oppure, qualora il predetto demansionamento non risultasse possibile, come avvenuto nella stragrande maggioranza dei casi, aveva luogo la sospensione dal lavoro con perdita integrale dello stipendio.

3) La citata norma pertanto introduceva per la prima volta nel nostro ordinamento non già una normale sanzione ma un vero e proprio ricatto dietro precisa minaccia: o i sanitari accettavano di vaccinarsi, o avrebbero perso il diritto al lavoro e alla retribuzione e dunque il loro sostentamento veniva direttamente minacciato.

Anzi lo scopo della norma era proprio imporre la vaccinazione a chi non voleva effettuarla attraverso il ricatto alimentare.

Tutto ciò era solo l’antipasto a quanto sarebbe accaduto successivamente.

4) Con similare provvedimento attuato con decreto legge n. 175 del 23 luglio 2021 la tecnica di spingere alla vaccinazione dietro minaccia è stata utilizzata anche in riferimento al cd. “green pass”.

Dal 6 agosto è stato vietato a chi non fosse in possesso dei requisiti previsti dalla norma di accedere ad una serie di servizi, tra cui ristoranti, bar, palestre, piscine, ecc.

Tali requisiti sono alternativamente aver effettuato la prima dose di vaccino, aver effettuato un tampone negativo nelle 48 ore precedenti oppure essere guariti nei sei mesi precedenti dal Sars-Cov-2.

5) Con successivo decreto legge n. 127/2021 l’obbligo di green pass è stato esteso a tutto il mondo del lavoro, chi non si vaccina o chi non accetta di farsi un tampone a sua totale cura e spese ogni 48 ore subisce il divieto di lavorare e dunque perde, come già accaduto ai sanitari, la fonte del proprio sostentamento.

6) Con decreto legge n. 172/2021 tutto il personale scolastico, il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, la polizia locale sono stati oggetto del stesso ricatto: chi non si vaccina perde la retribuzione fino al 15 giugno 2022, non potendo più sostentarsi a meno di non avere risparmi sufficienti.

Con il medesimo provvedimento l’obbligo di vaccinazione per gli operatori sanitari è stato esteso parimenti al 15 giugno 2022 ed è stata altresì esclusa la possibilità di adibire il non vaccinato a mansioni diverse e ciò sia per i sanitari che per tutti gli altri soggetti obbligati. Insomma per l’esecutivo chi non cede può morire.

7) In una recente conferenza stampa Mario Draghi ha affermato testualmente che chi non si vaccina muore, ed effettivamente grazie ai suoi provvedimenti si può oggi capire che ciò che ha detto è assolutamente vero.

La sola cosa che Draghi ha omesso di dire è quale sarà la causa di morte per chi non si vaccina, non ha infatti detto che i cosiddetti “novax”, in realtà, moriranno di fame a causa dei suoi illegittimi decreti.

8) Con decreto legge n. 221/2021 del 24 dicembre, fino al 31 marzo 2022 data coincidente con l’ulteriore proroga dello stato di emergenza, il Governo, sempre con il fine di usare metodi di coercizione verso chi non vuole vaccinarsi, ha esteso l’obbligo vaccinale tra l’altro nei trasporti pubblici, per consumare al chiuso in bar e ristoranti, a chi frequenta palestre, piscine, sport di squadra anche all’aperto, musei, centri culturali sociali e ricreativi.

9) L’ultimo provvedimento in ordine cronologico con cui il Governo ha inteso restringere forzosamente l’area dei contrari a questi trattamenti sanitari è il decreto n. 1 del 7 gennaio 2022.

Posto che i precedenti ricatti non erano stati sufficienti si è ancora alzata l’asticella vietando il lavoro senza avere prima accettato l’inoculazione del vaccino o essere guariti dal covid a tutti coloro che hanno più di cinquant’anni fino al 15 giugno 2022 e imponendo l’uso del tampone ogni 48 ore sostanzialmente per qualsiasi attività sociale.

Obbligo di tampone da cui i vaccinati sono invece esclusi ancora una volta a riprova di come detto strumento sia una misura prettamente ricattatoria, diretta a spingere al vaccino, e non una scelta diretta alla tutela della salute pubblica.

Se fosse la salute l’obiettivo l’obbligo di tampone sarebbe stato imposto anche ai vaccinati, che come evidenziato dai dati possono contagiarsi e contagiare allo stesso modo dei non vaccinati. Ma ovviamente l’obiettivo era solo il ricatto.

10) Siamo dunque davanti ad un esempio addirittura scolastico di violenza privata (art.610 c.p.) posto in essere dal Governo.

Vale la pena osservare che una simile azione discriminatoria, in radicale contrasto anche con l’art. 3 Cost., non si vedeva in Italia dai tempi delle tragicamente note “leggi razziali”. La Repubblica ex art. 3 Cost. avrebbe in realtà il dovere opposto di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando l’uguaglianza tra i cittadini, impediscono sia il pieno sviluppo della persona umana, che l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Di fatto oggi il governo ha scientemente deciso di escludere una fetta importante della popolazione dalla società, nei confronti della quale, attraverso la propaganda ed i media, esercita una indebita e pesante discriminazione, provocando conseguenti sentimenti di odio verso quella minoranza della popolazione che ha scelto di non sottoporsi alle inoculazioni (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa, a norma dell’art. art. 604 bis c.p.).

11) Tale ricatto non trova alcuna legittimazione neppure nell’art. 32 Cost., norma che consente l’imposizione di trattamenti sanitari con legge, ma mai di trattamenti che siano lesivi del “rispetto della persona umana” e che possano provocare danni alla persona.

Se così è, la imposizione legislativa dell’obbligo del trattamento sanitario in discorso va dichiarata costituzionalmente illegittima in quanto non prevede un’indennità come quella suindicata.”

Vietare ad un cittadino di lavorare, così impedendogli di sopravvivere, è certamente contrario al rispetto della persona umana.

In sostanza un ordinamento, al di là di quanto si dirà infra, potrebbe anche introdurre in linea teorica un obbligo vaccinale generalizzato secondo gli stringenti limiti costituzionali e potrebbe prevedere sanzioni per chi si rifiutasse di adempiere.

Tali sanzioni potrebbero riguardare la sfera amministrativa (una multa ad esempio) o essere elevate a violazioni di rango penale.

Ma un ordinamento non può legiferare attraverso l’arma del ricatto o imporre sanzioni che di per sé ledano la dignità umana come il divieto di lavorare.

La stessa sanzione penale, anche qualora comportasse il carcere, risulterebbe più umana del divieto di lavorare in sé, laddove si consideri che in carcere è garantito al detenuto vitto e alloggio.

Il divieto al lavoro, incidendo invece sulla stessa possibilità di sopravvivere di un individuo, equivale nei fatti ad una sorta di pena di morte indiretta, o si cede al ricatto o non si può sopravvivere.

Tale tecnica legislativa è radicalmente illegittima anche rispetto all’art. 27 Cost. che pur, fermo il divieto della pena di morte (anche indiretta ovviamente!), rammenta che in ogni caso le pene non possano consistere in trattamenti contrari al senso di umanità.

La commissione del delitto di cui all’art. 610 c.p. da parte di Mario Draghi e dei suoi Ministri è quindi manifesta ed indiscutibile.

Non si può non evidenziare che sia stata posta in essere da parte del Governo una vera e propria coercizione ai danni dei cittadini consistita nel costringerli a subire invasive limitazioni dei propri diritti costituzionali, inconciliabili con un sistema di democrazia parlamentare rappresentativa e, conseguentemente, non previste dalla nostra Carta Costituzionale.

12) Ulteriore profilo di violenza perpetrato a danno sia dei cittadini che del Parlamento, è rappresentato dall’aver totalmente estromesso le due Camere dall’iter formativo di provvedimenti restrittivi dei loro diritti costituzionali e della libertà personale ai quali si è voluto, ciononostante, attribuire autoritativamente, arbitrariamente ed univocamente, forza di legge, attraverso la conversione in legge di ogni decreto con lo strumento del voto di fiducia.

Nel nostro ordinamento giuridico vi è la regola generale del divieto assoluto in capo al Governo di emanare decreti aventi forza di legge, salve le tassative eccezioni espressamente contemplate.

Qualora il Governo attribuisca a sé stesso poteri dispositivi che non ha, la sua condotta non può che integrare la fattispecie di usurpazione di potere politico (art.287 c.p.).

Nessuna norma costituzionale prevede casi od ipotesi in cui il Governo sia legittimato a delegare, tantomeno sé stesso, l’emanazione di provvedimenti aventi di forza di legge.

Il Governo può, invece, essere delegato ad emanare provvedimenti aventi forza di legge, a condizione che la delega provenga, però, dalle Camere. È il caso del Decreto Legislativo.

L’Esecutivo si è venuto a trovare, pertanto, nella incostituzionale condizione di delegante e delegato contemporaneamente, di fatto usurpando il Potere Legislativo spettante alle Camere, le quali sole avrebbero avuto la potestà di delegare al Governo la funzione legislativa, peraltro, nel rispetto di principi e criteri direttivi di cui alla delega stessa, soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti (art. 76 Cost.).

La condotta usurpante è proseguita ed è tuttora in corso, posto che tutta la produzione normativa emergenziale è consistita e consiste in Decreti Legge,  Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) ed Ordinanze Ministeriali, emessi in assenza di qualsivoglia delega parlamentare ed aventi ad oggetto limitazioni di molte libertà fondamentali, come ad esempio quella personale, la libertà di circolazione, la libertà di riunione e la libertà d’iniziativa economica privata e la compressione di numerosi diritti costituzionali, come quello dell’uguaglianza tra i cittadini, il diritto di difesa ed altri diritti ancora.

13) La gestione della pandemia è stato lo strumento impiegato dal governo Conte prima e Draghi successivamente per creare terrore nella popolazione e annichilirla con lo spettro di ‘morte certa’, infatti, moltissimi decessi sono stati refertati come ‘morti per covid’ e per aggredire la Costituzione e sfociare in un vero e proprio attentato alla stessa.

Citando autorevole dottrina (ex plurimis Fiandaca-Musco), il concetto di violenza necessario per l’integrazione del reato previsto dall’art. 283 c.p. (Attentato contro la Costituzione dello stato) è ampio e confluisce nel concetto di violenza impropria.

La fattispecie, difatti, incrimina non già gli atti diretti a ledere l’ordinamento costituzionale quanto, piuttosto, i modi del suo mutamento.

Integrano la condotta, pertanto, tutti gli atti compiuti “con mezzi diversi da quelli che la stessa Carta Costituzionale prevede come strumenti legittimi di revisione politico-istituzionale: bene protetto è, pertanto, la legittimità dell’evoluzione costituzionale (Cass. Pen., sez. I, 27.11.1968), che dev’essere attuata solo con i mezzi che sono propri dell’ordinamento vigente.

Soggetto attivo della fattispecie criminosa de qua può essere chiunque, trattandosi di reato comune, nel quale l’elemento della violenza consiste nell’utilizzo di mezzi non previsti dalla Costituzione.

Vale la pena evidenziare che trattasi, inoltre, di reato di scopo e pertanto, integrano la condotta gli atti diretti alla lesione dell’ordinamento costituzionale, non già quelli che ottengono il risultato dell’effettivo mutamento.

Come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. Pen., sez. I, 27.11.1968), trattasi di reato a forma libera, che può assumere anche forma omissiva.

Tale precisazione del Supremo Consesso è fondamentale. Essa dirada ogni nube in merito alla portata ed all’ampiezza da riconoscere al concetto di violenza con riferimento all’art. 283 c.p.

14) Peraltro, come detto, l’obbligo vaccinale stesso in questo caso non ha alcuna legittimità visto che gli stringenti limiti per introdurlo non sono stati rispettati.

Occorre infatti sottolineare come la Corte Costituzionale abbia più volte affermato cosa significhi tale precetto statuendo come la salute del singolo non possa mai essere subordinata a quella collettiva e dunque “che la previsione che esso (il trattamento medico imposto) non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze che, PER LA LORO TEMPORANEITÀ e scarsa entità, appaiono normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili” (cfr Corte Cost. 307/1990, 5/2018 e 258/1994).

Come ha statuito la Corte Costituzionale già con la sentenza n.307/1990, “la vaccinazione costituisce uno di quei trattamenti sanitari obbligatori cui fa riferimento l’art. 32 della Costituzione. Tale precetto nel primo comma definisce la salute come<fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività>; nel secondo comma, sottopone i detti trattamenti a riserva di legge e fa salvi, anche rispetto alla legge, i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Da ciò si desume che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacchè è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale.

Ma si desume soprattutto che un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario, e pertanto tollerabili.

Con riferimento, invece, all’ipotesi di ulteriore danno alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio-ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica – il rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività non è da solo sufficiente a giustificare la misura sanitaria. Tale rilievo esige che in nome di esso, e quindi della solidarietà verso gli altri, ciascuno possa essere obbligato, restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione, a un dato trattamento sanitario, anche se questo importi un rischio specifico, ma non postula il sacrificio della salute di ciascuno per la tutela della salute degli altri.

Un corretto bilanciamento fra le due suindicate dimensioni del valore della salute – e lo stesso spirito di solidarietà (da ritenere ovviamente reciproca) fra individuo e collettività che sta a base dell’imposizione del trattamento sanitario-implica il riconoscimento, per il caso che il rischio si avveri, di una protezione ulteriore a favore del soggetto passivo del trattamento. In particolare finirebbe con l’essere sacrificato il contenuto minimale proprio del diritto alla salute a lui garantito, se non gli fosse comunque assicurato, a carico della collettività, e per essa dello Stato che dispone il trattamento obbligatorio, il rimedio di un equo ristoro del danno patito.”.

Temporanea è solo quella reazione avversa che si conclude con la guarigione.

Nel caso di specie manca poi la stessa utilità della vaccinazione del singolo per la tutela degli altri, data la totale inefficacia dei vaccini nel contenere i contagi, circostanza che non può essere in alcun modo contestata, a meno che di non avere completamente perso la lucidità in forza della propaganda televisiva che per mesi ci ha parlato falsamente dell’asserita immunizzazione dei vaccinati.

15) Non vi è inoltre dubbio alcuno che i vaccini anti Covid, ammesso e non concesso che così possano qualificarsi dal punto di vista tecnico-scientifico, diretti a proteggere dall’infezione in esame, risultino essere trattamenti ultra sperimentali (anche questo può essere negato solo da chi è plagiato dalla propaganda), poiché sottoposti ad autorizzazione condizionata e conseguente monitoraggio addizionale post commercializzazione in virtù dell’emergenza, i cui effetti nocivi sia a breve che a lungo termine sono ancora in fase di valutazione, fatto questo di cui il Governo è perfettamente consapevole, come prova la ben nota introduzione del cd. scudo penale in materia di vaccinazione anti Covid.

16) Purtroppo nonostante la valutazione sia in itinere, molti degli effetti nocivi a breve termine sono già emersi in questi primi mesi di sperimentazione.

Il rapporto numero nove di farmacovigilanza dell’AIFA, che è possibile esaminare al link:

(https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1315190/Rapporto_sorveglianza_vaccini_COVID-19_9.pdf) chiarisce infatti che al 26 settembre 2021 si contavano già 608 morti post vaccino (cfr. pag. 13 del rapporto) di cui il 3,7% su 435 valutati correlabili all’assunzione del farmaco stesso per un totale inaccettabile di 16 morti.

Per un 30,6% (133 casi) la correlazione resta indeterminabile ma non esclusa dalla scienza e per un 6,2% inclassificabile per mancanza di elementi sufficienti.

In definitiva quindi solo il 59,5 % delle morti avvenute post vaccino non pare correlabile.

Per non parlare delle reazioni avverse che secondo la farmacovigilanza (pag. 11) sono oltre 101.000 di cui 14,4% gravi con tasso di eventi gravi avversi di 17 ogni 100.000 somministrazioni.

Il tutto con buona pace della normale tollerabilità delle conseguenze. Si ricorda che la vigilanza è purtroppo passiva e che dunque per definizione non ogni reazione avversa viene segnalata, anzi è plausibile che questi dati raffigurino solo la punta dell’iceberg.

17) I bugiardini dei singoli vaccini vengono così tristemente aggiornati dalle autorità preposte mano a mano che gli effetti avversi emergono, ad esempio la miocardite e la pericardite, che insorgono quantomeno in un caso ogni diecimila inoculazioni, erano effetti avversi ignoti in principio, ma poi riconosciuti ufficialmente solo a luglio 2021.

18) Si sottolinea altresì che il Governo ha agito anche in totale spregio delle stesse normative Europee.

Il regolamento UE 953/2021, direttamente applicabile nel nostro ordinamento, così come rettificato nella prima erronea traduzione il luglio 2021, al considerando n. 36 recita testualmente: “E’ necessario evitare ogni discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate (…) o hanno scelto di non essere vaccinate”. L’ultima inciso, oggetto di rettifica, non compariva nella traduzione italiana del testo del regolamento ma compariva, fin dal principio, nel testo originale in lingua inglese: “or chose not to be vaccinated”;

19) Per mero tuziorismo difensivo si sottolinea come l’art. 17 del regolamento 953/2021 reciti: “Il presente regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (n.d.s. 15.06.2021). Esso si applica dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2022”.Ed ancora a chiusura: “Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri”. In claris non fit interpretatio.

20) Merita infine menzione lo scandalo assoluto del consenso informato. Il Governo impone un trattamento dietro ricatto, come abbiamo visto il peggiore dei ricatti, ma poi pretende che la vaccinazione sia espressamente dichiarata da ogni singolo individuo come completamente spontanea.

*   *   *   *   *

Quanto esposto rappresenta, nella sua triste realtà, la situazione che tutti stiamo vivendo nell’inerzia totale di un Parlamento che appare sempre più disattento ed incapace di riappropriarsi dell’esercizio delle sue funzioni e prerogative costituzionali, quale titolare del potere legislativo.

A questo punto la Nazione ed il Popolo italiano non possono fare altro che confidare in un autorevole intervento della Magistratura affinché, nel rispetto della legalità e di ogni regola garantista, ponga un freno ad una deriva che appare inarrestabile e che ci allontana sempre di più da quelli che dovrebbero essere i principi cardine di uno Stato di diritto.

Si confida pertanto nell’autorevole e fermo intervento della Magistratura perché soltanto la Magistratura potrebbe interrompere la deriva autoritaria in essere.

Tutto ciò richiamato e premesso l’esponente, come sopra generalizzato,

CHIEDE

che il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi e gli altri Ministri del Suo Governo, nonché, tutti gli altri ispiratori, autori ed esecutori che ad ogni livello saranno ritenuti non esenti da responsabilità penale, siano perseguiti per i seguenti reati o per quelli che saranno ravvisati da Codesta Autorità in relazione ai fatti sopra esposti:

a) Violenza privata, delitto previsto dall’ art. 610 c.p., eventualmente anche in forma aggravata;

b) Usurpazione di potere politico o di comando militare, reato previsto dall’art. 287 c.p.;

c) Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa, a norma dell’art. a 604 bis c.p.;

d) Attentato contro la Costituzione dello Stato, delitto previsto dall’art.283 c.p.;

Chiede di essere avvisato ai sensi dell’art. 406 c.p.p. nel caso in cui il Pubblico Ministero avanzi formale richiesta di proroga delle indagini preliminari e nel caso in cui, ai sensi dell’art. 408, 2° comma c.p.p. il Pubblico Ministero presenti richiesta di archiviazione.

Alla luce di tali considerazioni, nell’ipotesi in cui l’Autorità inquirente dovesse valutare sussistenti le ipotesi di reato elencate ed analizzate in narrativa

chiede

l’emissione dei provvedimenti cautelari meglio visti e ritenuti, possibilmente di natura custodiale, a carico dei responsabili per interrompere le conseguenze del reato in corso visto che il ricatto vaccinale è in piena attuazione, in considerazione del fatto che le persone, per sostentarsi, sono purtroppo costrette a vaccinarsi contro la propria volontà.

Occorre evidenziare, con riferimento alla “attualità e concretezza” del pericolo necessario ex art 274, lett. c) c.p.p., che la Suprema Corte ha precisato quanto segue:

In tema di presupposti per l’applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a prevenire.”

(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 11511 del 9 marzo 2017)

In tema di misure cautelari personali, il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato richiede una valutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto, fondata sia sulla permanenza dello stato di pericolosità personale dell’indagato dal momento di consumazione del fatto sino a quello in cui si effettua il giudizio cautelare, desumibile dall’analisi soggettiva della sua personalità, sia sulla presenza di condizioni oggettive ed “esterne” all’accusato, ricavabili da dati ambientali o di contesto – quali le sue concrete condizioni di vita in assenza di cautele – che possano attivarne la latente pericolosità, favorendo la recidiva. Ne consegue che il pericolo di reiterazione è attuale ogni volta in cui sussista un pericolo di recidiva prossimo all’epoca in cui viene applicata la misura, seppur non imminente. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la valutazione prognostica non può estendersi alla previsione di una “specifica occasione” per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice).

(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 53645 del 16 dicembre 2016)

In tema di presupposti per l’applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all’imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma sta invece ad indicare la continuità del “periculum libertatis” nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell’indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare.

(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 18745 del 5 maggio 2016)

Con la massima osservanza.

Luogo e data._______________

Firma _____________________