Tutti i media di area governativa, in relazione alla notizia che il Presidente del Consiglio e sei dei suoi ministri hanno ricevuto un avviso di garanzia riguardante la loro condotta nella gestione dell’emergenza Covid-19, dopo aver divulgato informazioni imprecise, fuorvianti ed assolutamente difformi dalla realtà, ora tacciono, lasciando intendere che ogni denuncia verrà archiviata e che i Giudici ritengono infondate tutte le denunce e insussistente qualsiasi profilo di responsabilità penale a carico degli indagati.
Addirittura sul quotidiano del CNF “Il Dubbio” si legge il seguente titolo: “Conte, indagato e archiviato” “PALAZZO CHIGI SPIEGA CHE PER I GIUDICI SONO INFONDATE LE DENUNCE SULLA GESTIONE COVID”.
Quanti ad ogni livello hanno diramato tali notizie dimostrano di non conoscere il contenuto della legge costituzionale n.1/1989 che disciplina il processo innanzi al Tribunale dei Ministri in presenza di reati ministeriali.
Proprio per questo motivo, a rischio di apparire noioso e ripetitivo, mi vedo costretto ad illustrarne ancora una volta, le essenziali peculiarità normative per fornire a tutti gli addetti ai lavori uno strumento utile per evitare di incorrere nuovamente in errori di comunicazione ed offrire ai miei lettori gli elementi per ogni loro valutazione.
Le funzioni del Tribunale dei Ministri, che sono disciplinate dalla legge costituzionale n.1 del 16 gennaio 1989, consistono nel compimento di indagini preliminari in ordine ai reati previsti dall’articolo 96 della Costituzione che sono i “reati ministeriali”.
Detto Tribunale, che dura in carica per due anni, è composto da tre giudici effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto della Corte d’Appello che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o una qualifica superiore ed è presieduto da un magistrato che riveste le funzioni più elevate, o, in caso di parità, da quello più anziano per età.
Se ci sono indagini ancora in corso alla scadenza della sua durata biennale, le funzioni del Tribunale dei Ministri possono essere prorogate fino al termine delle indagini.
Rispetto al procedimento penale ordinario, quello che si svolge innanzi al Tribunale dei Ministri è un processo che riveste una peculiarità differente.
Infatti, pur essendo le funzioni del Tribunale dei Ministri molto simili a quelle del Giudice delle indagini preliminari o del Tribunale delle Libertà, che esercitano il controllo sull’attività del PM e sulle indagini svolte da quest’ultimo, vi sono delle sostanziali differenze, dal momento che è preclusa al PM ogni indagine preliminare sul reato ministeriale, essendo limitato ogni suo accertamento alla pura e semplice verifica che si tratti di reato ministeriale.
A norma dell’art. 7 della legge costituzionale n.1/1989 i referti e le denunzie relativi a reati commessi dal Presidente del consiglio dei Ministri e dai Ministri vengono inviati o presentati al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del Distretto di Corte d’appello competente per territorio, il quale, omessa ogni indagine in merito, trasmette, nei 15 giorni successivi, le sue richieste al Collegio, dandone immediata comunicazione ai soggetti interessati perché questi possano presentare memorie al Collegio o chiedere di essere ascoltati.
Sarà il Tribunale dei Ministri l’organo che, una volta ricevuti gli atti, nel successivo termine di novanta giorni compirà, le indagini preliminari, e sentito il Pubblico ministero, potrà decidere se disporre con decreto non impugnabile l’archiviazione, o trasmettere gli atti con una relazione motivata al Procuratore della Repubblica, affinché quest’ultimo chieda l’autorizzazione a procedere a norma dell’art. 5 della legge cost. 1/1989.
E’ evidente quindi la differenza tra un comune giudizio penale ordinario ed un procedimento innanzi al Tribunale dei Ministri per reati ministeriali, essendo tale Tribunale un organo giurisdizionale collegiale che riveste una duplice funzione, quella inquirente e quindi di indagine e nel contempo quella giudicante, essendogli consentito ed imposto dalla legge, a differenza di quanto accade innanzi al Giudice delle indagini preliminari, o al Tribunale della libertà, l’obbligo di svolgere le indagini preliminari che nel processo ordinario sono riservate al PM e, valutarne nel merito il contenuto.
Il Tribunale dei Ministri, nel compiere e valutare i suoi accertamenti riguardanti i reati ministeriali dovrà verificare solo la ricorrenza di indizi di colpevolezza in ordine ai reati, il nesso di causalità e la connessione con l’esercizio delle funzioni ministeriali, senza entrare nel merito della sussistenza del preminente interesse pubblico nell’esercizio delle funzioni pubbliche in capo al governo o del perseguimento di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, in quanto questa è una valutazione riservata al Parlamento.
In presenza di reati ministeriali, come detto, le indagini sono precluse al PM il quale è tuttavia l’unico organo interlocutorio con il Tribunale dei Ministri.
Oltre all’obbligo di trasmettere gli atti al Tribunale dei Ministri il PM in forza dell’art. 9 della citata legge costituzionale può solo chiedere al Collegio di quel Tribunale di svolgere ulteriori indagini, indicandone i motivi ed il collegio adotterà poi le sue decisioni entro il successivo termine di sessanta giorni.
Contrariamente a quanto avviene per i reati ordinari, qualora il Tribunale dei Ministri, all’esito delle indagini, decida di procedere all’archiviazione emetterà un decreto inoppugnabile e lo comunicherà al PM il quale lo trasmetterà al Presidente della Camera competente.
Nel caso in cui il Tribunale dei Ministri ritenga di non archiviare il procedimento, l’azione penale sarà sottoposta alla concessione dell’autorizzazione a procedere della Camera di appartenenza dell’inquisito e nel caso in cui non sia parlamentare, l’autorizzazione verrà chiesta al Senato.
Il Parlamento e per esso la camera competente dovrà a sua volta compiere un’istruttoria attraverso la giunta per le autorizzazioni a procedere ed al termine dei lavori, la Camera competente, a maggioranza assoluta, concederà o negherà l’autorizzazione a procedere.
Qualora la camera conceda l’autorizzazione a procedere, gli atti verranno rimessi al Tribunale dei Ministri perché proceda nelle forme ordinarie.
In caso in cui la Camera decida di non concedere l’autorizzazione il procedimento verrà invece archiviato.
Questi sono i fatti reali, queste le norme chiare e precise che regolano il processo penale innanzi al Tribunale dei Ministri, fatti e norme che chiunque può facilmente esaminare e verificare attraverso la lettura dei pochi articoli in cui è contenuta l’intera procedura riguardante i reati ministeriali.
Duole dover constatare che per una intuibile ignoranza sulla normativa vigente, o per una incapacità di approfondimento della materia, o, peggio, per scarsa obiettività nella comunicazione dei fatti e delle notizie, i cittadini ricevano notizie ed informazioni inesatte.
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