Impedire il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina significa tutelare la sicurezza dei cittadini e salvaguardare l’ordine pubblico
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Ormai da oltre 40 anni è in corso un movimento migratorio individuale o di massa originato dall’intento di fuggire da guerre, persecuzioni religiose, o politiche, o, comunque, da situazioni conflittuali esistenti nel proprio paese, o, ancora, da motivi economici, di studio, di lavoro che inducono a stabilirsi, in via temporanea o definitiva, in un luogo diverso da quello di origine.

L’Italia in genere viene scelta dagli immigrati in quanto è per loro il luogo geograficamente più vicino e perché non potrebbero raggiungere l’Europa centro-settentrionale a causa delle politiche restrittive e della chiusura delle frontiere da parte di quegli altri Stati.

Sostanzialmente l’Italia viene utilizzata come corridoio per l’ingresso illegale in Europa di clandestini con l’aiuto di numerose organizzazioni di ogni genere dedite al traffico di esseri umani a fine di lucro.

In tale situazione emergenziale, lo Stato italiano, ben luigi dal disciplinare tali flussi immigratori con una legge chiara e di facile applicazione, si è spesso limitato a fornire assistenza caritatevole e a disporre, non senza grande difficoltà, l’espulsione nel paese di origine.

In Italia esistono alcune leggi in materia di immigrazione regolare, come ad esempio la legge n. 943/86 con cui viene disciplinato il trattamento dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie, con riferimento al subordinato.

Con la successiva legge n.39/1990 vengono attribuiti agli stranieri che vivono e lavorano in Italia diritti riguardanti la persona.

Infine con la legge n. 40/1998 è stata disposta l’integrazione sociale e la tutela dei diritti- doveri degli stranieri con l’introduzione della carta di soggiorno, strumento questo che, dopo 5 anni di permanenza in Italia con regolare permesso di soggiorno, consente di rimanervi a tempo indeterminato.

In questo caso la legge prevede che l’espulsione dello straniero possa essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico e che lo status di titolare di carta di soggiorno si estenda anche al coniuge e ai figli minori conviventi, con la possibilità di usufruire del ricongiungimento familiare.

Ugualmente, insieme a tutti gli altri diritti e doveri di cui godono i cittadini italiani, viene riconosciuto allo straniero regolarmente soggiornante il diritto all’assistenza sanitaria.

Per tutti gli stranieri la legge prevede poi la tutela contro qualsiasi atto di discriminazione per motivi razziali, etnici o religiosi, nonché, l’obbligo scolastico per i minori, anche se clandestini.

In materia di immigrazione occorre distinguere tra immigrazione regolare, quella irregolare ed infine quella clandestina.

Vengono considerati immigrati regolari gli stranieri che entrano nel territorio dello Stato con un valido passaporto, o che sono in possesso, dopo l’ingresso regolare nel territorio, di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno.

In questo caso lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode degli stessi diritti civili attribuiti al cittadino italiano e può anche partecipare alla vita pubblica locale.

Allo stesso viene riconosciuta parità di trattamento rispetto al cittadino italiano e la tutela giurisdizionale dei suoi diritti e degli interessi legittimi.

Sono considerati immigrati irregolari coloro che, pur essendo entrati nel territorio dello Stato con un regolare visto d’ ingresso, non hanno chiesto entro otto giorni lavorativi al Questore del luogo il permesso di soggiorno, nonché, quanti, alla scadenza dello stesso, non ne hanno richiesto il rinnovo ed infine quelli che, pur avendo chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno, non lo hanno ottenuto, per assenza dei requisiti prescritti dalla legge.

Sono infine considerati immigrati clandestini tutti gli stranieri extracomunitari che fanno ingresso nel territorio dello Stato italiano eludendo ogni controllo, destinati con molta probabilità a divenire manovali delle multinazionali del crimine.

Il flusso di immigrazione, prevalentemente clandestina, è controllato e gestito dalla malavita organizzata che, approfittando della disperazione dei clandestini, gestisce un vero e proprio “business” ed in cambio di ingenti somme di denaro, controlla la raccolta, l’imbarco, il trasbordo in mare ed il trasporto via mare fino al raggiungimento delle coste italiane.

Per arginare l’immigrazione clandestina e reprimere le rivenienti illegalità diffuse, è stato approntato il Testo Unico 286/98, successivamente integrato dalle modifiche introdotte con la Legge n. 189/2002, che regola l’immigrazione e la condizioni degli stranieri.

In tale Testo Unico sono previste varie ipotesi di reato, tra cui quello del favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, nell’intento di colpire in maniera più efficace l’attività di tutte le organizzazioni criminali dedite al traffico di persone sia in Italia che all’estero.

Le modificazioni apportate con la legge 189/02 hanno privilegiato la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica rispetto alla precedente visione solidaristica-umanitaria, accentuando quindi la funzione repressiva del fenomeno.

La disciplina del favoreggiamento dell’immigrazione clandestina degli stranieri è contenuta, in ipotesi semplici e ipotesi aggravate contemplate dal primo comma dell’art. 12 del T.U. 286/98 come modificato dalla L. 189/2002.

La normativa vigente ravvisa il delitto di favoreggiamento dell’ingresso clandestino con riferimento alle ipotesi semplici (punite con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona), nella condotta di chi compie “atti diretti a procurare l’ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l’ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente”.

Con questa previsione si vuol contrastare il passaggio di clandestini dal territorio nazionale verso altri Paesi della comunità europea.

La struttura del reato previsto dalla norma è di mera condotta e a forma libera: non è necessario il verificarsi di alcun evento, non è necessario che l’ingresso clandestino debba realizzarsi. Infatti per il perfezionamento del delitto è sufficiente il dolo, consistente nel fatto di essersi adoperati per porre in essere un’attività diretta realizzare l’evento, consistente nell’arrivo dello straniero. Il reato si perfeziona con l’elemento soggettivo del dolo, inteso quale coscienza e volontà di commettere atti per agevolare l’ingresso.

Si tratta di un reato di pericolo, in quanto per la punibilità del fatto non è necessario che si verifichi in concreto alcun danno, quindi si è in presenza di una tipica ipotesi di fattispecie a consumazione anticipata di reato istantaneo che non consente la configurazione del tentativo.

Fra le ipotesi che integrano questo tipo di reato sono inclusi l’ingresso clandestino di stranieri fuori dai controlli alla frontiera, la messa a disposizione in favore di uno straniero di documenti falsi o di qualsivoglia strumento che consenta di eludere il controllo alle frontiere, l’assenza di controllo, qualora i clandestini riescano ad entrare nel territorio dello Stato, l’omissione di segnalazione alle Autorità preposte della presenza di clandestini a bordo delle navi.

In materia di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina per attività dirette a favorire l’ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione della legge non devono intendersi soltanto quelle condotte specificamente mirate a consentire l’arrivo e lo sbarco degli stranieri, ma anche quelle, immediatamente successive a tale ingresso, intese a garantire la buona riuscita dell’operazione e in genere tutte quelle attività di fiancheggiamento e di cooperazione con le attività direttamente e in senso stretto collegabili all’ingresso dei clandestini”. Corte di Cassazione (sentenza n. 7045 Sez. I, 19 maggio 2000).

Per quanto riguarda le ipotesi aggravate del delitto di favoreggiamento dell’ingresso clandestino il Testo Unico citato ne prevede diverse

La prima delle ipotesi aggravate, quella dell’art. 12 comma 3, sancisce che “salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l’ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l’ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona”.

La fattispecie prevede, in aggiunta, il dolo specifico di trarne profitto; questo fine è inteso non solo ed esclusivamente in senso di utilità pecuniaria, cioè quale vantaggio economico o incremento del patrimonio, ma anche come qualunque soddisfazione o piacere che l’agente si riprometta dalla sua azione criminosa.

La stessa pena stabilita per l’ipotesi di favoreggiamento al fine di trarne profitto, ossia la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 15.000 euro per ogni persona, si applica anche “quando il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti”.

A proposito di navi battenti bandiera straniera ed in particolare di quelle che svolgono professionalmente l’attività di prestare soccorso in mare alle persone, come lo sono le navi ONG, attività che peraltro per il diritto marittimo non prevede il diritto ad alcun compenso, va precisato qualcosa.

Una nave che batte bandiera di uno Stato è considerata a tutti gli effetti territorio dello stato di bandiera.

Conseguentemente, se, nel corso della navigazione, una nave ONG battente bandiera straniera prende a bordo dei clandestini deve trasportarli nel territorio dello Stato di cui la nave batte bandiera e pertanto non possono essere sbarcati in Italia.

E’ ovvio che i migranti regolari non hanno necessità di essere trasportati via terra dalle organizzazioni malavitose, per essere poi dalle stesse imbarcati su una nave madre, trasbordati in acque internazionali su natanti precari, per ricevere infine tempestivo soccorso dalle navi ONG, su cui vengono trasbordati, con il malvezzo di farli sbarcare nel territorio italiano.

A loro volta i pubblici ministeri, consapevoli del fatto che una loro inerzia li esporrebbe alle previsioni di cui all’art.328 codice penale (rifiuto o di omissione di atti d’ufficio), hanno l’obbligo di promuovere nei confronti di chiunque, nessuno escluso, a carico del quale riterranno sussistere profili di responsabilità, le indagini necessarie per l’accertamento dei reati.

Di fronte ad una crescita al di fuori di ogni controllo del fenomeno dell’immigrazione clandestina, in violazione della legge, è irragionevole qualsiasi ulteriore tolleranza, ma occorre agire con rigore nel rispetto della legalità.

Pertanto nessuna censura può essere mossa alle iniziative del Governo Meloni che per ragioni di ordine pubblico e di sicurezza nazionale sta procedendo con determinazione al fine di garantire il rigoroso rispetto della normativa nazionale e sovranazionale vigente in materia di immigrazione.