Le leggi nazionali in contrasto con la Costituzione e con le norme sovraordinate vanno disapplicate.
giustizia con tricolore

Talvolta è sufficiente applicare rigorosamente la legge e motivare compiutamente e correttamente il proprio convincimento, che si traduce poi in un provvedimento giurisdizionale, per rendere giustizia a chi sta subendo da parte degli stessi organi dello Stato gravi pregiudizi e pesanti limitazioni non solo dei propri diritti costituzionali, ma anche la sospensione di alcuni diritti primari.

Molto interessate in materia di vaccinazioni obbligatorie e di sospensione dall’esercizio della professione ordinistica e quindi dal lavoro è il decreto cautelare nel procedimento iscritto al n.7360/2022 R.G. emesso, inaudita altera parte, in data 6 luglio scorso dal Giudice Dott. Susanna Zanda della seconda sezione civile del Tribunale Ordinario di Firenze.

La dr.ssa Zanna, provvedendo su un ricorso ex art.700 c.p.c. proposto da una psicologa sospesa dall’Ordine degli Psicologi della Regione Toscana l’ha accolto rilevando che “la sospensione dall’esercizio della professione per il mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale rischiava di compromettere beni primari dell’individuo quale il diritto al proprio sostentamento e il diritto al lavoro, inteso come espressione della libertà della persona e della sua dignità, garantita appunto dalla libertà dal bisogno.”

Ha sottolineato il Giudice che “la libertà e il diritto al lavoro, acquisito per nascita in base all’art.4 Cost. viene inammissibilmente concesso dall’ordine di appartenenza,  previa sottoposizione ad un trattamento iniettivo contro Sars Cov 2, in base al D.L. 44/21 e che tale decreto convertito in legge si propone lo scopo di impedire la malattia e assicurare condizioni di sicurezza in ambito sanitario”.

Ha ancora precisato il Giudice fiorentino che “questo scopo è irraggiungibile, come si evince dagli stessi report AIFA e da quelli di istituti di vigilanza europei, come Euromomo ed Eudravigilance, che riportano un fenomeno opposto a quello che si voleva raggiungere con la vaccinazione, ovvero un dilagare del contagio con la formazione di molteplici varianti virali e il prevalere numerico delle infezioni e decessi proprio tra i soggetti vaccinati contre dosi;”

Nella sua motivazione il Giudice del Tribunale fiorentino ha così proseguito:

“Considerato che l’art.32 Cost. non è in radice applicabile, anche a voler prescindere dalla riserva di legge, per mancanza dei benefici della collettività;

rilevato infatti che l’art.32 cost. all’interno della Carta costituzionale “personocentrica” dopo l’esperienza del nazi-fascismo non consente di sacrificare il singolo individuo per un interesse collettivo vero o supposto e tantomeno consente di sottoporlo a sperimentazioni mediche invasive della persona, senza il consenso libero e informato;

considerato che un consenso informato non è ipotizzabile allorquando i componenti dei sieri e il meccanismo del loro funzionamento è, come in questo caso, coperto non solo da segreto industriale ma anche, incomprensibilmente, da segreto “militare”;

considerato quindi che a tutt’oggi dopo due anni ancora non si conoscono i componenti dei sieri e gli effetti a medio e lungo termine come scritto dalle stesse case produttrici mentre si sa che nel breve termine hanno già causato migliaia di decessi ed eventi avversi gravi;

considerato che l’art.32 Cost. e coerentemente le varie convenzioni internazionali sottoscritte dell’Italia vietano l’imposizione di trattamenti sanitari senza il consenso dell’interessato perché ne verrebbe lesa la sua DIGNITA’, valore che sta alla base delle molteplici norme della nostra Costituzione rigida e che sostanzia l’art.1 della Costituzione (non a caso) della Germania;

considerato che il consenso deve essere libero e informato e in questo caso la dr.ssa …..omissis…non intende legittimamente prestarlo;

considerato che l’obbligo vaccinale imposto per poter lavorare viola ictu oculi gli artt.4, 32 e 36 cost., che, ponendo al centro “la persona” e difendendola prima di tutto dallo Stato, non consente allo Stato e a tutti i suoi apparati centrali e periferici (come anche gli ordini professionali) di imporre alcun obbligo di trattamento sanitario senza il consenso dell’interessato;

rilevato che il nostro ordinamento e i trattati internazionali vietano senza dubbio alcun trattamento sperimentale sugli esseri umani, e che vi sono regolamenti come il 953/2021 e risoluzioni UE come la n.2361/21 che specificamente vietano agli stati membri di attuare discriminazioni in base allo stato vaccinale Sars Cov 2;

considerato, che, invece, l’ordine degli psicologi della Toscana col provvedimento de quo viola questa normativa immediatamente applicabile, e attua un’innegabile discriminazione della dr.ssa ..omissis …rispetto ai colleghi vaccinati che possono continuare a lavorare pur avendo le stesse possibilità di infettarsi e trasmettere il virus;

ritenuto che per questi motivi sussista anche il dedotto “fumus boni iuris”’ ossia l’illecita imposizione da parte dell’Ordine di appartenenza di un trattamento iniettivo che ha già causato eventi avversi gravi e morte, e in fin dei conti con una sostanziale “accettazione del rischio” di verificazione di tali eventi nefasti per la dr.ssa ……omissis……….;

d’altra parte le autorità sanitarie della Regione Toscana e il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana non possono non essere al corrente del dilagare dei contagi nonostante l’80/90% della popolazione sia vaccinata contro il Sars Cov 2 e sono anche al corrente o dovrebbero esserlo, del dilagare del contagio tra vaccinati con tre dosi, degli eventi avversi anche gravi e mortali di soggetti vaccinati; si tratta, infatti, di dati pubblicati dallo stesso Ministero della Salute, per cui appare illecita  sia l’emanazione che il successivo perdurante mancato ritiro in autotutela da parte dell’Ordine di appartenenza, di quel provvedimento di sospensione della dr.ssa …omissis …assunto in data 19/10/2021 e tuttora vigente fino al 31/12/2022;

ritenuto che per questi motivi la dr.ssa …omissis….non possa essere costretta, per poter sostentare se stessa e la sua famiglia, a sottoporsi a questi trattamenti iniettivi sperimentali talmente invasivi da insinuarsi nel suo DNA alterando in un modo che potrebbe risultare irreversibile, con effetti ad oggi non prevedibili per la sua vita e salute;

considerato che sotto un profilo epidemiologico la condizione del soggetto vaccinato non è dissimile da quello non vaccinato perché entrambi possono infettarsi, sviluppare la malattia e trasmettere il contagio;

ritenuto che dunque l’imposizione dell’obbligo vaccinale per svolgere la professione sia del tutto discriminatorio e violi il regolamento europeo n.953/21 self executing che vieta discriminazioni dei cittadini europei fondate sullo stato vaccinale;

vista la risoluzione del Consiglio di Europa n.2361/2021; Regolamenti (CE) 726/2004  (art.14 bis)  e 507/2006;

vista la decisione della Corte Giust. UE 11 luglio 2019 n.716/17, che recita: “ogni Giudice nazionale chiamato a pronunciarsi nell’ambito delle proprie competenze ha, in quanto Organo di uno Stato membro, l’obbligo di disapplicare qualsiasi disposizione nazionale contraria a una disposizione del diritto dell’Unione Europea che abbia effetto nella controversia di cui è investito”; vd. Conforme corte cost. n.95/2017 (sull’obbligo di disapplicazione immediata da parte del GO della fonte interna contrastante sol diritto dell’Unione Europea e “a contrario” Cass. civ. Sez. I Ord.18/10/2018 n.26292;  Cass. civ. Sez. I Ord. 06/06/2018 n.14638; sent. Trib. Firenze 1855/2021; cass. I  Sentenza n.26897 del 21/12/2009: “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell’ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell’ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell’ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell’esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt.169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957 n.1203; vd. Conf. Sent.cass.3841/2002),

visti gli artt.1, 2, 3, 4, 32, 36 Cost.;

viste le numerose ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale dei decreti legge che impugnano i 4 trattamenti iniettivi anti Sars Cov 2 per l’esercizio da parte dei cittadini di diritti e libertà fondamentali (es. ordinanza di rimessione dal Consiglio per la Giustizia Regione Sicilia e numerosi TAR);

viste le pronunce conformi di revoca sospensione dal lavoro per inosservanza obbligo vaccinale sent. Tribunale di Padova del 28/04/2022; Tribunale di Sassari del 9/06/22; Tribunale di Velletri del 14/12/2021; TAR Lombardia 26/04/2022 r.g. 562/2022 (caso di una veterinaria sospesa dall’albo); Tribunale di Roma del 14/06/2022; TAR Lombardia n.1397 del 16/06/2022; varie sentenze di Tar Piemonte e varie sentenze di Tar Roma (su personale delle forze armate, sanitari e insegnanti);

p.q.m.

visto l’art.669 comma 2 sexies c.p.c. e 700 c.p.c.

sospende il provvedimento dell’ordine degli psicologi della Toscanache vieta alla dr.ssa ….omissis… di esercitare la professione di psicologa fino alla sua sottoposizione al trattamento sanitario contro il Sars Cov 2, autorizzando quindi l’esercizio della professione senza sottoposizione al trattamento iniettivo, lavorando in qualunque modalità (sia in presenza che da remoto) alla stessa stregua dei colleghi vaccinati.”

E’ questa una importante pagina di diritto scritta da un valente Magistrato italiano, la dr.ssa Susanna Zanda, che ha svolto fino in fondo le sue funzioni in nome della autonomia e dell’indipendenza del potere giudiziario.

Il contenuto dell’ampia, puntuale ed esaustiva motivazione del Giudice del Tribunale ordinario di Firenze offre spunti di riflessione su varie tematiche ed accende un faro su una serie di illegittimità e di possibili illeciti civili e penali che vengono commessi quotidianamente in danno dei cittadini italiani.

Chiunque è preposto ai vertici dei vari uffici dovrebbe riflettere con attenzione e meno superficialità su quello che ha fatto e che continua a fare ritenendo erroneamente di osservare la legge, ma ignorando, o dimenticando che le norme sovraordinate prevalgono su quelle nazionali e che queste ultime in caso di contrasto con le prime vanno disapplicate.

Chi esercita indebite pressioni o discriminazioni nei confronti di chiunque abbia scelto liberamente di non vaccinarsi commette reato ed in questo caso si apre un ventaglio che parte dalla violenza privata e può giungere ad ipotesi di reato ben più gravi di cui non è difficile elencarne i titoli.

Sappiano coloro che stanno violando le norme penali che non sono protetti da  alcuno scudo penale e che molto presto ci cittadini italiani si attiveranno con formali denunce circostanziate e quel giorno non ci saranno sconti per nessuno, perché la Giustizia dovrà prevalere in nome del ritorno allo Stato di diritto!

https://cdn.onb.it/2022/07/sentenza_psicologi_firenze.pdf