L’ora zero è ormai arrivata
Giovanni Falcone

Nel decreto legge n.105/2021 si prevede e di fatto si impone con decorrenza dal 6 agosto il controllo sui propri clienti del possesso del Green Pass, in capo ai gestori ed esercenti dei seguenti servizi ed attività:

  1. a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all’articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;
  2. b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all’articolo 5;
  3. c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all’articolo 5-bis;
  4. d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso;
  5. e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all’articolo 7;
  6. f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  7. g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all’articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  8. h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all’articolo 8-ter; i) concorsi pubblici.

L’art. 9 co. 10 del D.L. 52/2021 legittimava, nelle more dell’adozione del DPCM sulle modalità di verifica delle certificazioni digitali, l’utilizzo dei documenti attestanti l’avvenuta vaccinazione o guarigione, o ancora l’effettuazione di un tampone, rilasciati da strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri.

Con decorrenza 12 agosto il Pass digitale o cartaceo sarà l’unica modalità di verifica ammessa, con il rischio di comunicare ai soggetti cui è affidato il controllo (pubblici ufficiali ed esercenti privati) dei dati sensibili in quanto riguardano la sanità che potrebbe tradursi in un trattamento dati illegittimo.

L’art.36 del Regolamento europeo n.953/2021 è sufficientemente chiaro a tale proposito, essendo espressamente previsto che “È necessario prevenire la discriminazione diretta o indiretta contro le persone che non sono vaccinate, per esempio per ragioni mediche, perché non fanno parte del gruppo target per il quale il vaccino COVID-19 è attualmente somministrato o permesso, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità o hanno scelto di non di essere vaccinati. Pertanto, il possesso di un certificato di vaccinazione, o il possesso di un certificato di vaccinazione che indica un vaccino COVID-19, non dovrebbe essere una condizione preliminare per l’esercizio del diritto alla libera circolazione o per l’uso di servizi di trasporto transfrontaliero di passeggeri come compagnie aeree, treni, pullman o traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto. Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato come un diritto o un obbligo di vaccinazione.”

Gli esercenti ed i gestori cui il decreto legge 105/2021, pur in assenza di norme di attuazione, affida l’ingrato compito di esercitare il controllo sono indotti, sotto la minaccia delle sanzioni ivi previste, a violare la legge penale e si espongono alle relative responsabilità sia di natura penale, che di natura civilistica in relazione al risarcimento dei danni.

Infatti, in forza dell’art. 43 del decreto. legislativo n. 286/1998, è considerato discriminatorio ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza, l’origine o le convinzioni. In particolare la norma precisa che per essere definito discriminatorio, il comportamento deve avere lo scopo di distruggere o compromettere, il riconoscimento, il godimento o l’esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica. E’ evidente che il Decreto Green pass favorisce, impone e sanziona qualunque gestore o esercente che non adotti una vera e propria discriminazione tra soggetti che invece sono uguali tra loro (i vaccinati ed i non vaccinati).

Inoltre L’art. 187 del regolamento del Tulps recita: “Salvo quanto dispongono gli articoli 689 e 691 del codice penale, gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo”.

Rifiutare l’accesso in un pubblico esercizio ad una persona priva del Green pass è un comportamento assolutamente illegale.

Se la persona cui viene impedito l’accesso presenta una formale denuncia l’esercente denunciato potrebbe andare incontro alla chiusura del locale e alla sospensione della licenza, o, in caso di recidiva al suo ritiro, dal momento che potrebbe essere ritenuto responsabile del reato di violenza privata ex art.610 cod.pen. (Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa  è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall’articolo 339)  e/o  minaccia (art.612 cod.pen.) nel caso in cui l’accesso al locale sia impedito con la forza, la minaccia o la coercizione.

Ed ancora si prospettano possibili gravi responsabilità dei gestori ed esercenti con conseguente pericolo di pesanti sanzioni di natura amministrativa e penale in materia di violazione della privacy e del trattamento dei dati sensibili di cui gli stessi vengono in possesso nel corso della verifica del Green pass.

Infine la Costituzione della Repubblica Italiana all’art. 3 dice testualmente: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Non vi è chi non veda come l’obbligo di fatto introdotto tramite il green pass sia un modo sbagliato e poco corretto per indurre i cittadini ad una vaccinazione di massa senza le cautele giuridiche opportune che sono previste nel nostro ordinamento giuridico, in particolare dalla nostra Costituzione e dalle norme sovranazionali.

Non si può ignorare che pur essendo considerato il diritto alla salute un interesse pubblico, l’articolo 32 della nostra Costituzione prevede che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”, chiarendo in maniera incontrovertibile, come peraltro ribadito dalla Consulta, che soltanto attraverso una dello Stato, si può imporre un trattamento sanitario obbligatorio alla popolazione.

Il Green pass altro non è che un modo surrettizio per aggirare le previsioni costituzionali e costringere le persone a subire l’inoculazione dei farmaci sperimentali coartandone la volontà sotto la minaccia di privarli del godimento degli uguali diritti di cui continuerebbero a godere i “vaccinatii”.

Poiché è evidente che il decreto n.105/2021 sul Green pass è illegittimo, incostituzionale e contrasta la normativa europea che nella gerarchia delle fonti del diritto è sovraordinata rispetto alla legislazione ordinaria, gli Avvocati italiani non rimarranno silenti e non si sottrarranno dal fare la loro parte e svolgere fino in fondo le loro funzioni usando tutti gli strumenti che la legge mette a disposizione per la salvaguardia dello Stato di diritto.

I cittadini non saranno lasciati soli!


https://www.gazzettaufficiale.it/…/2021/07/23/21G00117/sg

https://www.gazzettaufficiale.it/…/2021/06/21/21A03770/sg

https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/98286dl.htm

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0953

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0954