NON SI DIMENTICHI CHE ESISTE IL DIRITTO DI RESISTENZA  
art.52 cost.

Scriveva nel 1961 il Prof. Giuliano Amato, attualmente giudice della Corte Costituzionale e all’epoca docente universitario, titolare della cattedra di diritto costituzionale: “I poteri che sono esercitati dallo Stato-governo non fanno capo originariamente ad esso, ma gli sono trasferiti, magari in via permanente, dal popolo”.

Pertanto, “l’esercizio di quei poteri deve svolgersi, per chiaro dettato costituzionale, in guisa tale da realizzare una permanente conformità dell’azione governativa agli interessi in senso lato della collettività popolare: sì che, quando tale conformità non sia perseguita da quella azione, è perfettamente conforme al sistema, cioè legittimo, il comportamento del popolo sovrano che ponga fine alla situazione costituzionalmente abnorme”.

La resistenza collettiva può indirizzarsi anche contro il Parlamento ed il Governo qualora le rispettive azioni divengano illegittime.

Secondo l’opinione della dottrina costituzionale, il popolo, nel caso di mancato funzionamento dei meccanismi di garanzia predisposti all’interno dello Stato-governo, potrebbe ripristinare con altri mezzi il rispetto del suo sovrano volere, che nella Costituzione trova la sua massima espressione.

Il diritto di resistenza può trovare la sua collocazione costituzionale nel combinato tra gli articoli 1, 2, 3, 52 e 54.

Il diritto di resistenza, ultimo baluardo per la tenuta democratica del nostro ordinamento giuridico, incarna ed attua il principio di sovranità popolare, garantisce la tutela dei diritti inviolabili ed è espressione del dovere di fedeltà alla Repubblica che è concetto diverso e più ampio rispetto all’obbedienza alle leggi dello Stato in quanto lo precede logicamente e concettualmente, garantendo, proprio al fine di essere fedeli alla Repubblica, la resistenza e la  disobbedienza, alla legge dello Stato che violi i principi fondamentali della Repubblica.

Il diritto di resistenza ogniqualvolta venga esercitato per garantire il rispetto di diritti fondamentali dell’individuo, costituisce il punto di incontro tra morale e diritto e si traduce in una concreta e tangibile partecipazione attiva dei cittadini alla vita democratica

Nell’ordinamento italiano, in caso di non funzionamento degli organi di controllo e di garanzia, se lo stesso Stato-apparato fosse “partecipe dell’azione eversiva”, compiendo “atti difformi dai valori e dalle finalità fatti propri dalla coscienza collettiva ed indicati nella Costituzione, appare attuale e legittimo il ricorso alla resistenza, individuale o collettiva.

Infatti, se circostanze particolari lo impongano, non può essere disconosciuto al popolo, che della sovranità è titolare e che ne controlla l’esercizio da parte dello Stato-governo, il potere di ricondurre alla legittimità, con mezzi anche non previsti, questo esercizio, ove irrimediabilmente se ne discosti”.

Dunque, si ritorni alla legittimità e legalità costituzionale se non si vuole che la parola finale passi al Popolo, cui peraltro già appartiene!