Nel processo penale che si svolge innanzi al Tribunale di Palermo Matteo Salvini risulta imputato:
1) per il delitto di cui agli artt. 81, comma 1 c.p., 605 comma 1, comma 2 n.2) e comma 3 c.p.,
2) per il delitto di cui agli artt. 81, comma 2 c.p. e 328, comma 1 c.p.
Senza entrare nel merito di fatti ancora sub iudice, si ritengono utili alcune considerazioni sugli aspetti giuridici che il clamore mediatico rende necessarie.
La privazione della libertà personale in cui si configura il sequestro, si realizza allorché il corpo del soggetto è ridotto in uno spazio definito e delimitato ad opera di chi eserciti su di esso un potere di fatto, quando tale spazio venga intercluso dall’agente, ad esempio, chiudendo la porta a chiave, o quando siano attuati sul suo corpo interventi coattivi che sottraggono l’essere fisico alle relazioni spaziali con misure coercitive sul suo corpo (esempio l’uso di manette).
Dunque nel caso di specie è evidente che nessuna libertà è stata mai lesa dalla condotta di Matteo Salvini sotto il profilo oggettivo.
Con riferimento all’altro elemento necessario per la configurazione del reato di sequestro di persona, quello soggettivo del dolo generico, gli strumenti per la privazione della libertà personale sono la violenza, la minaccia e l’inganno, ossia la coscienza e la volontà di privare illegittimamente un soggetto della propria libertà personale, contro la sua volontà, elementi questi pure assenti nei fatti contestati a Matteo Salvini.
Se le cose stanno così, non si comprende quale profilo di responsabilità penale possa attribuirsi all’ex Ministro dell’Interno Matteo Salvini per la gestione del caso della nave “Open Arms”.
Peraltro, se è ancora in vigore l’art.12 delle preleggi, nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, c.d. interpretazione letterale (vox iuris) e dalla intenzione del legislatore, c.d. interpretazione logica che, superando il significato immediato della disposizione, mira a stabilire il suo vero contenuto, ossia, lo scopo che il legislatore ha inteso realizzare, emanandola.
Se, al solo fine di colpire il leader Matteo Salvini, si pervenisse ad una libera interpretazione del concetto di libertà e della fattispecie penale del sequestro di persona, senza far ricorso al criterio della interpretazione letterale di quella logica, si arriverebbe all’assurdo che anche nel caso dei passeggeri di un treno, privati della libertà di scendere quando vengono chiuse le porte, o i passeggeri di un aereo, che hanno fatto ingresso in un aeroporto, soggetti a limitazioni di movimento per ragioni di security in materia di trasporto aereo, sussisterebbe il reato di sequestro di persona a carico dei responsabili del treno, nonché, della stazione ferroviaria e dell’ aeroporto.
E’ appena il caso di evidenziare infine che l’operato di Matteo Salvini, all’epoca ministro dell’Interno, rientrava nell’ambito dell’esercizio della discrezionalità politica del Viminale, che aveva emanato disposizioni ministeriali finalizzate ad un efficace contrasto delle organizzazioni criminali le quali, coadiuvate dai loro numerosi complici, continuano ad operare liberamente ed impunemente e non solo all’estero, nel traffico degli esseri umani.