Quando si configura il reato di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti previsto dall’art.187 comma 1 e comma 1 bis del Codice della Strada.
La legge è uguale per tutti

Dopo un incidente stradale con feriti normalmente i Forze dell’ordine intervenute richiedono all’ospedale, in base al comma 5 dell’art.186 C.d.S. di verificare se vi sia stato abuso di sostanze alcoliche ed in forza dei commi 3 e 4 dell’art.187 C.d.S. di accertare l’assunzione di sostanze stupefacenti e/o psicotrope.

E’ senza dubbio più agevole l’accertamento del tasso di alcol etilico nel sangue, meglio conosciuto con il termine “alcol test” che in gergo viene utilizzato anche per indicare il dispositivo usato per misurare il tasso alcolemico in un soggetto alla guida, fermato per un controllo. In questo caso, in considerazione del fatto che una parte di alcol ingerita viene smaltita con le urine e con la respirazione, si ricorre spesso ad un test preciso e rapido con l’etilometro, dalla cui positività dipende la sussistenza del reato.

Per quanto concerne invece gli accertamenti sull’assunzione di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, in genere le strutture sanitarie si avvalgono del metodo CEDIA.

Tuttavia tale strumento di accertamento è assolutamente insufficiente in quanto il metodo CEDIA costituisce solo uno screening preliminare di primo approccio, generico, orientativo e propedeutico che necessita di ulteriori indagini specifiche di secondo livello, indispensabili per verificare l’eventuale presenza di sostanze stupefacenti, come l’esame delle urine e altri specifici accertamenti clinici decisivi per la verifica della presenza o meno di metaboliti non attivi sul soggetto.

La positività al test CEDIA da sola non costituisce quindi una valida prova legale di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti psicotrope.

Inoltre il risultato del test CEDIA va disatteso tutte le volte in cui al soggetto, sulla cui persona viene richiesto l’accertamento, siano stati somministrati dai sanitari del Pronto Intervento dei sedativi e/o degli antinfiammatori.

E’ noto infatti che alcuni farmaci antinfiammatori e sedativi alterano gli accertamenti sulla presenza di sostanze stupefacenti nell’organismo.

Uno di questi è ad esempio il MORNIFLU, nel cui foglio illustrativo, a pagina 10, vi è scritto che il farmaco altera i test (falso positivo) che rilevano la presenza di droghe.

In diritto, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art.187 C.d.S. occorre che oltre alla prova circa l’assunzione di sostanze stupefacenti, risulti conclamato uno stato di alterazione psico-fisica.

Per costante giurisprudenza della Suprema Corte ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S.), non è sufficiente che l’agente si sia posto alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, essendo invece necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione psico-fisica causato da tali sostanze. 

La Quarta Sezione penale della Cassazione nella recente sentenza n.7199/2024 del 23/01-09/02/2024 ha riaffermato il principio che “La condotta tipica della contravvenzione di cui all’art.187 d.lgs. n.285 del 1992 non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato di alterazione psicofisica determinato da tale assunzione e, pertanto perché possa affermarsi la responsabilità dell’agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato di alterazione causato da tale assunzione.  Ciò richiede, quindi, non soltanto l’accertamento del dato storico dell’avvenuto uso di sostanze stupefacenti, ma anche quello dell’influenza sulle condizioni psico-fisiche dell’assuntore durante il tempo della guida del veicolo. Tale ultimo accertamento può essere dimostrato attraverso gli esami biologici dimostrativi della avvenuta precedente assunzione dello stupefacente in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto.

Inoltre, sempre la Corte di Cassazione – Sezione IV, nella sentenza n.15078 del 17/01/2020, aveva già chiarito che “diversamente dall’ipotesi di cui sotto l’effetto di alcool, la mera alterazione non è punibile, se non derivante dall’uso di sostanza, né è punibile il semplice uso non accompagnato da alterazione.”

In base ad una elencazione semplificativa fornita dalla Cassazione, i dati sintomatici dell’alterazione psico fisica facilmente rilevabili anche dagli agenti accertatori, sono le pupille dilatate, lo stato d’ansia ed irrequietezza, il difetto di attenzione, i ripetuti conati di vomito e il rossore degli occhi.

Per l’affermazione di responsabilità e la conseguente condanna di un imputato non bastano dunque le sole analisi del sangue con il metodo CEDIA che, come detto, fornisce un risultato inattendibile, ma anche occorre la prova di un effettivo ed attuale stato di alterazione psico-fisica del conducente di un veicolo.

Sulla base di tale puntuale applicazione della legge (art.187 C.d.S.) e della costante interpretazione della Suprema Corte, la dr.ssa Bianca Maria Totaro Giudice presso il Tribunale Penale di Lecce con sua sentenza del 16/04/2024 ha assolto dal reato ascritto l’imputato perché il fatto non sussiste.

 

sentenza assoluzione reato 187 codice della strada

sentenza Cass.Pen. n.7199 del 10.02.24