Nell’art. 21 della Costituzione vi è scritto: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.”
Nell’art. 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (ONU) a Parigi il 10 DICEMBRE 1948, si legge: “Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere”.
Nell’art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ratificata dall’Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848
è previsto:
- Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.
- La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.
La violazione del citato art. 10 della Convenzione europea legittima il cittadino a proporre ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) , per ottenere il ristoro dei danni subiti, anche morali, purché siano esauriti tutti i possibili rimedi giurisdizionali interni.
Soltanto nei regimi totalitari non sono consentite, né tollerate le manifestazioni di dissenso in quanto un regime, se è democratico soltanto nella forma, è sempre in lotta con qualcuno ed ha bisogno di nemici reali, potenziali o inventati per legittimare la repressione poliziesca, ma soprattutto per mantenere una tensione continua che giustifichi il mutamento incessante degli spazi che riguardano i diritti dei cittadini.
D’altra parte l’ideologia totalitaria considera gli esseri umani nella loro individualità come strumenti e mezzi per perseguire un disegno politico che nei nostri giorni è guidato dal neoliberismo mondialista per realizzare un nuovo ordine mondiale.
Il diritto alla libertà di pensiero, di manifestare e di riunione sono i pilastri di un’autentica democrazia e di uno Stato di diritto, con l’unico limite, espressamente previsto dalla Costituzione che è quello del buon costume.
Naturalmente non sono consentite manifestazioni del pensiero in grado di turbare la tranquillità e l’ordine pubblico.
Nel caso della manifestazione pro Palestina svoltasi a Roma dello scorso 5 ottobre in occasione della quale purtroppo si sono verificati scontri con le Forze dell’Ordine con feriti da entrambe le parti, non è dato di capire cosa sia successo e come mai non sia stato evitato che una riunione di poche migliaia di persone, le quali chiedevano la cessazione della guerra, sfociasse nello scontro e quindi nella violenza.
In altre occasioni, pur in presenza di un maggior numero di partecipanti alle manifestazioni, la Polizia, ben lungi dall’apparire intimidatoria e minacciosa, ha adottato sempre un approccio facilitante e di supporto, riuscendo così a contenere infiltrazioni esterne volte a sabotare il pacifico svolgimento delle manifestazioni stesse, senza far uso della forza, il cui impiego dovrebbe essere eccezionale e deve comunque rispettare sempre i principi di legalità, necessità e proporzionalità.
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