SI PONGA FINE ALL’ATTACCO GIUDIZIARIO CONTRO MATTEO SALVINI E SI AFFRONTI IL CONFRONTO POLITICO!
La-Dea-della-Giustizia

Sorprende sentire parlare di ipotesi del reato di sequestro di persona, si ha l’impressione di una vera e propria crociata mediatica contro l’avversario politico che non si riesce a sconfiggere con le armi della democrazia, del confronto politico e del dibattito dialettico.

Trattasi di assedio giudiziario, di un callido linciaggio mediatico e di una palese demonizzazione del temuto avversario politico.

Da qualche tempo il diritto penale è diventato parte integrante della politica e, in linea con le dinamiche tipiche del populismo penale, si usa strumentalmente la sollecitazione dell’avvio di un processo penale per influenzare la politica e le scelte elettorali attraverso una criminalizzazione di qualche esponente politico che appare essere un avversario scomodo perchè gode della fiducia dei cittadini.

Nel caso che vede coinvolto Matteo Salvini accusato del grave reato di sequestro di persona, delitto previsto dall’art.605 del codice penale, si deve osservare che la norma giuridica tutela la libertà personale, che è un diritto assoluto, inalienabile e imprescrittibile.

Il Legislatore ha voluto tutelare la libertà “cinetica” dell’individuo, ossia la sua libertà di muoversi nello spazio in modo autonomo, la c.d. “libertà di locomozione” (libertà “fisico-motoria” o libertà “di movimento”, che dir si voglia).

Per tale motivo la libertà individuale va configurata come un genus rispetto alla species della libertà personale.

La tutela predisposta per la libertà individuale concerne in generale l’autonomia dell’azione e della volizione del soggetto attivo del reato ed il bene giuridico tutelato, la libertà, viene leso da qualunque limitazione della libertà fisica e della libertà di scelta della vittima (vi sono comprese tutte le forme di detenzione, arresto, perquisizione e ispezione).

La privazione della libertà personale in cui si configura il sequestro, si realizza allorché il corpo del soggetto è ridotto in uno spazio definito e delimitato ad opera di chi eserciti su di esso, in qualunque forma, un potere di fatto: può trattarsi addirittura dello stesso spazio dove la persona già si trova e da dove non possa muoversi autonomamente, quando tale spazio venga intercluso dall’agente (ad es. rinserrando la porta).

Gli strumenti per la privazione della libertà personale, sotto il profilo del dolo generico, sono la violenza, la minaccia e l’inganno, ovverosia la coscienza e la volontà di privare illegittimamente un soggetto della propria libertà personale, contro la sua volontà.

La concezione di libertà personale intesa come “libertà di movimento” non è l’unica presente nel nostro ordinamento.

Si tratta di un’interpretazione molto più ampia che, facendo riferimento all’art. 13 Costituzione, intende non una libertà di agire bensì una libertà da misure coercitive sul corpo, in modo che “la libertà di locomozione non rappresenterebbe un prius, ma eventualmente un posterius: il soggetto è libero nella persona non in quanto sia capace di muoversi, ma in quanto non siano attuati sul suo corpo interventi coattivi che, di per sé ed obiettivamente, sottraggono l’essere fisico alle relazioni spaziali, intercludendolo.

Nel caso di specie nessuna libertà è stata lesa dalla condotta di Matteo Salvini, sia sotto il profilo oggettivo, che soggettivo, nessuna coercizione è stata operata sui migranti, che erano liberi a bordo della nave Gregoretti, essendosi egli limitato, nella sua funzione di ministro a far adottare misure attinenti la sicurezza, peraltro in accordo ed in sintonia con il presidente del consiglio e con gli altri ministri competenti.

Se, al solo fine di abbattere giudizialmente il leader Matteo Salvini, si pervenisse ad una interpretazione libera ed estensiva del concetto di libertà e della fattispecie penale del sequestro di persona, si arriverebbe all’assurdo che anche nel caso dei passeggeri di un treno, privati della libertà di scendere quando vengono chiuse le porte, o i passeggeri di un aereo, che hanno fatto ingresso in un aeroporto, soggetti a limitazioni di movimento per ragioni di security in materia di trasporto aereo, sussisterebbe il reato di sequestro di persona a carico dei responsabili del treno e della stazione ferroviaria e della stazione  aeroportuale.

Secondo la concezione tripartita esistente in dottrina un reato è un fatto umano, tipico, antigiuridico e colpevole costituito da un elemento oggettivo, che è il fatto che si scinde nei due giudizi di tipicità e antigiuridicità.

In un’ottica del genere la corrispondenza tra fatto concreto e fattispecie astratta di reato è solo un indice della sua rilevanza penale perché IN SECONDA ISTANZA IL GIUDICE DOVRÀ VERIFICARE SE IL FATTO COMMESSO NON SIA STATO COMPIUTO IN PRESENZA DI UNA CAUSA DI GIUSTIFICAZIONE.

NEL CASO DELLA VICENDA DELLA NAVE GREGORETTI, IL COMPORTAMENTO TENUTO DA MATTEO SALVINI NON RIENTRA NELLA TIPICITÀ DEL SEQUESTRO DI PERSONA

E’ infatti opinione unanime, in dottrina ed in giurisprudenza, quella secondo la quale, per la configurazione del reato in esame, sia necessario il dolo, consistente nella coscienza e volontà di privare illegittimamente taluno della libertà personale, contro il proprio volere.

INFINE, NELLE DENEGATA IPOTESI IN CUI NELL’OPERATO DI MATTEO SALVINI, PUR IN ASSENZA DEL DOLO E DELL’OGGETTIVITA’, FOSSE RAVVISATO IL DELITTO DI SEQUESTRO DI PERSONA, NON SI POTRA’ PRESCINDERE DALL’APPLICAZIONE DELLA SCRIMINANTE DELL’ADEMPIMENTO DI UN DOVERE IN QUANTO EGLI, DI CONCERTO CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIUSEPPE CONTE E CON GLI ALTRI MINISTRI COMPETENTI, HA OPERATO NELL’ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI ISTITUZIONALI ALLO SCOPO DI GARANTIRE LA SICUREZZA.