Sul delitto di strage
malori imoprovvisi

Pillole di diritto.

Troppi decessi attribuiti ad “improvvisi malori” destano non poca inquietudine perchè non se ne conoscono cause e relative correlazioni, dal momento che non vengono mai eseguiti i dovuti esami autoptici.

Un attento esame di quanto ormai quotidianamente sta avvenendo induce a ritenere che l’elevato numero di morti improvvise non rientri nella norma e che pertanto sia necessario indagare su variegati comportamenti pregressi e reiterate condotte omissive.

Se, dall’esito degli accertamenti penali emergeranno, come penso, condotte non conformi alla legge, tutte le morti improvvise configureranno il delitto di strage, reato previsto dall’art.422 del vigente codice penale sotto al Titolo VI Dei delitti contro l’incolumità pubblica, che così recita:

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con l’ergastolo.

Se è cagionata la morte di una sola persona, si applica l’ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni.”

La condotta commissiva richiesta ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 422 c.p., consiste nell’aver posto in essere atti pericolosi in concreto per la pubblica incolumità, non essendo necessario il verificarsi della morte di uno più persone.

Il legislatore ha, infatti, costruito il delitto di strage come un reato di pericolo anticipando la soglia della tutela alla fase anteriore a quella dell’effettiva compromissione del bene tutelato. Da qui, l’inammissibilità del tentativo e qualora gli atti posti non siano tali da rientrare nell’art. 422 c.p., residueranno le singole ipotesi di reato (es. omicidio, volontario, preterintenzionale o colposo).

L’elemento soggettivo richiesto ai fini dell’imputazione del reato di strage consiste nella volontà coscienza di compiere atti diretti a mettere in pericolo la vita e l’integrità della collettività, con la possibilità e prevedibilità che dal fatto derivi la morte di una più persone.

I delitti contro la pubblica incolumità come è quello di strage, sono tutti contraddistinti dalla diffusività del danno, tale da minacciare un numero indeterminato di persone, non individuabili a priori. Trattasi di reato di evento e a forma libera.

Il reato di strage si realizza con il verificarsi del pericolo per la pubblica incolumità, che ne costituisce l’evento, mentre la morte di una o più persone è una circostanza aggravante, ed influisce esclusivamente sul quantum di pena.

Il delitto in esame è un reato a consumazione anticipata, che non ammette il tentativo, esso può essere commesso mediante azione od omissione. Difatti, sebbene la formulazione della norma, “chiunque compia atti”, sembri presumere necessariamente un comportamento attivo, l’art. 40 c.p. al comma 2 prevede espressamente che “Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.

Affinché sia configurabile il delitto di strage con condotto omissiva, è necessario che il soggetto agente abbia un obbligo giuridico di impedire l’evento.

Ci saranno degli inquirenti diligenti e coraggiosi disposti a rischiare anche la loro carriera pur di far emergere la verità e punire i colpevoli?

Oppure le persone comuni, quali tutti noi siamo, dovranno riporre ogni loro speranza nella frase tratta dall’opera di Emilio Broglio dal titolo Vita di Federico il Grande, Milano-Napoli 1874, in cui è riportata la storia del mugnaio Arnold di Sans Souci e della sua lotta per ottenere giustizia contro i soprusi di un nobile, ed è inserita l’esclamazione “Ci sarà pure un giudice a Berlino!”. 

https://www.palermotoday.it/cronaca/morto-autostrada-svincolo-partinico.html