Con 132 voti favorevoli, 86 contrari e 1 astenuto è stata approvata il 5 marzo 2024 la legge n. 22,con cui è stata istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. (24G00038).
A seguito delle modifiche apportate dal Senato non saranno oggetto d’indagine i Dpcm e le numerose restrizioni disposte nel periodo emergenziale, ma la Commissione parlamentare di inchiesta dovrebbe concentrare i suoi accertamenti esclusivamente sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus Sars-CoV-2 e su tutte le misure adottate dal governo Conte prima e dal governo Draghi successivamente.
Nonostante la riduzione del campo delle indagini, è tuttavia previsto dall’art.3 lettera u) della citata legge il potere di verificare e valutare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali costituzionalmente garantite.
All’art.2, che disciplina la composizione della Commissione, si prevede che ne facciano parte quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
I componenti sono nominati tenendo conto anche dei compiti assegnati alla Commissione. La convocazione per la costituzione dell’Ufficio di Presidenza della Commissione è disposta dai Presidenti di Camera e Senato, entro quindici giorni dalla nomina dei commissari. L’Ufficio di Presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari
I componenti della Commissione dichiarano, entro dieci giorni dalla nomina, alla Presidenza della Camera di appartenenza eventuali situazioni di conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’inchiesta.
Il potere della Commissione è pieno e molto ampio, dal momento che, come previsto dall’art.3 la Commissione ha il compito di:
- a) svolgere indagini e valutare l’efficacia, la tempestività e i risultati delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto al fine di contrastare, prevenire e ridurre la diffusione e l’impatto del SARS-CoV-2;
- b) esaminare i documenti, i verbali di organi collegiali, gli scenari di previsione e gli eventuali piani sul contagio da SARS-CoV-2 elaborati dal Governo o comunque sottoposti alla sua attenzione;
- c) accertare le ragioni del mancato aggiornamento del Piano nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (cosiddetto «piano pandemico») redatto nel 2006;
- d) accertare i motivi della mancata attivazione del Piano nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale allora vigente né a fronte dell’emanazione da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) di provvedimenti finalizzati all’adozione degli strumenti nazionali di preparazione e risposta ad un’eventuale emergenza pandemica né successivamente alla dichiarazione di emergenza internazionale di sanità pubblica per il nuovo coronavirus da parte dell’OMS il 30 gennaio 2020 e alla dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020;
- e) accertare le ragioni per cui il Piano nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale e la sua attivazione non sono stati oggetto di considerazione da parte degli organismi istituiti dal Governo, tra cui la task-force incaricata di coordinare ogni iniziativa relativa al virus SARS-CoV-2, costituita presso il Ministero della salute in data 22 gennaio 2020, e il Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell’8 febbraio 2020;
- f) accertare l’eventuale esistenza di un piano sanitario nazionale per il contrasto del virus SARS-CoV-2 e le ragioni della sua mancata pubblicazione e divulgazione;
- g) verificare i compiti e valutare l’efficacia e i risultati delle attività della task-force incaricata di coordinare ogni iniziativa relativa al virus SARS-CoV-2, costituita presso il Ministero della salute in data 22 gennaio 2020, del Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell’8 febbraio 2020, e degli altri organi, commissioni o comitati di supporto;
- h) verificare il rispetto delle normative nazionali, europee e internazionali in materia di emergenze epidemiologiche, compreso il regolamento sanitario internazionale adottato dalla 58ª Assemblea mondiale della sanità il 23 maggio 2005 ed entrato in vigore il 15 giugno 2007, da parte dello Stato italiano, individuando le conseguenze di tipo sanitario, economico e sociale derivanti dall’eventuale mancato rispetto di tali normative;
- i) esaminare i rapporti intercorsi tra le competenti autorità dello Stato italiano, gli organismi dell’Unione europea e l’OMS ai fini della gestione dell’emergenza epidemiologica causata dal virus SARS-CoV-2, a partire dal periodo prepandemico;
- l) indagare e accertare le vicende relative al ritiro del rapporto sulla risposta dell’Italia al virus SARS-CoV-2 dopo la sua pubblicazione nel sito internet dell’ufficio regionale dell’OMS per l’Europa;
- m) valutare la tempestività e l’adeguatezza delle indicazioni e degli strumenti che il Governo e le sue strutture di supporto hanno fornito alle regioni e agli enti locali nel corso di ciascuna fase dell’emergenza pandemica;
- n) valutare la tempestività e l’adeguatezza delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto sotto il profilo del potenziamento del Servizio sanitario nazionale e delle sue dotazioni nel corso di ciascuna fase dell’emergenza pandemica;
- o) verificare la quantità, la qualità e il prezzo dei dispositivi di protezione individuale, dei dispositivi medici, dei materiali per gli esami di laboratorio e degli altri beni sanitari presenti immediatamente prima dell’emergenza pandemica e poi acquistati dal Governo e dalle sue strutture di supporto e distribuiti alle regioni nel corso dell’emergenza pandemica;
- p) verificare l’esistenza di eventuali ritardi, carenze e criticità nella catena degli approvvigionamenti dei beni di cui alla lettera o), individuandone le cause e le eventuali responsabilità;
- q) indagare su eventuali donazioni ed esportazioni di quantità di dispositivi di protezione individuale e altri beni utili per il contenimento dei contagi, autorizzate o comunque verificatesi nella fase iniziale e durante la pandemia, individuandone le cause e le eventuali responsabilità;
- r) indagare su eventuali abusi, sprechi, irregolarità, comportamenti illeciti e fenomeni speculativi che abbiano interessato l’attività, le procedure di acquisto e la gestione delle risorse destinate al contenimento della diffusione e alla cura della malattia da SARS-CoV-2 da parte del Governo, delle sue strutture di supporto e del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo 2020, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020, di seguito denominato «Commissario straordinario»;
- s) approfondire, in particolare, i seguenti aspetti della gestione dell’emergenza da SARS-CoV-2 da parte del Commissario straordinario, accertando e valutando eventuali responsabilità:
1) l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale prodotti in Cina, tra cui 800 milioni di dispositivi individuali con la relativa spesa pari a 1,25 miliardi di euro, la corrispondenza di tali dispositivi ai requisiti minimi necessari per la loro utilizzazione e gli importi delle commissioni e provvigioni versate per le relative operazioni, individuando ove possibile i soggetti attuatori delle stesse;
2) i contratti di appalto e di concessione, la progettazione e realizzazione di strutture e unità sanitarie destinate ai pazienti affetti da COVID-19, degli hub vaccinali, tra cui i centri temporanei di vaccinazione denominati «primule», dell’applicazione «Immuni» e della piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema di allerta per i contagi da SARS-CoV-2, nonché la gestione della fase iniziale della campagna di vaccinazione;
3) l’acquisto di banchi a rotelle per le istituzioni scolastiche allo scopo di garantire il distanziamento tra gli alunni;
- t) verificare e valutare le misure di contenimento adottate dal Governo nelle fasi iniziali e successive della pandemia, valutando se tali misure fossero fornite di adeguato fondamento scientifico, anche eventualmente attraverso la valutazione comparativa con la condotta seguita da altri Stati europei e con i risultati da essi conseguiti;
- u) verificare e valutare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali costituzionalmente garantite nell’adozione e applicazione delle misure di contenimento adottate dal Governo nelle fasi iniziali e successive della pandemia;
- v) valutare l’adeguatezza e la proporzionalità delle misure adottate per la prevenzione e la gestione dei contagi in ambito scolastico, tra cui l’adeguatezza e l’efficacia delle misure di chiusura delle scuole e di approvvigionamento dei dispositivi di didattica a distanza, dei relativi software e degli strumenti igienico-sanitari;
- z) valutare la tempestività e l’efficacia delle indicazioni fornite allo Stato italiano dall’OMS e da altri organismi internazionali;
- aa) verificare l’efficacia, l’adeguatezza e la congruità della comunicazione istituzionale e delle informazioni diffuse alla popolazione durante la pandemia e nel periodo immediatamente precedente e successivo;
- bb) verificare l’eventuale esistenza di conflitti di interessi riguardanti i componenti degli organi tecnici governativi, le associazioni di categoria e le case farmaceutiche;
- cc) verificare l’efficacia dei protocolli terapeutici e la corrispondenza di essi alle linee guida contenute nel Piano nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale, soprattutto in relazione alla loro applicazione nelle terapie domiciliari e nelle cure ai soggetti più fragili;
- dd) svolgere indagini relative agli acquisti delle dosi di vaccino destinate all’Italia nonché all’efficacia del piano vaccinale predisposto, anche con riguardo alla tempestiva vaccinazione delle categorie dei soggetti più fragili;
- ee) verificare gli atti del processo di revisione continua (rolling review) sui vaccini anti SARS-CoV-2 e le decisioni in merito della Commissione europea e dell’Agenzia europea per i medicinali precedentemente all’autorizzazione all’uso del vaccino anti SARS-CoV-2;
- ff) stimare e valutare, anche eventualmente attraverso la collaborazione con soggetti esterni, l’incidenza che i fatti e i comportamenti emersi nel corso dell’inchiesta possono avere avuto sulla diffusione dei contagi, sui tassi di ricovero e di mortalità per COVID-19 nonché sugli eventi avversi e sulle sindromi post-vacciniche denunciati.
In forza dell’art.4 della legge:
“1. la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.
- La Commissione non può adottare provvedimenti restrittivi della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché della libertà personale, fatto salvo l’accompagnamento coattivo di cui all’articolo 133 del codice di procedura penale.
- Ferme restando le competenze dell’autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366e 372 del codice penale.
- Alla Commissione, con riguardo all’oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d’ufficio né il segreto professionale o quello bancario. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell’ambito del mandato.
All’art. 5, in relazione all’Acquisizione di atti e documenti è previsto che:
“1. La Commissione, nelle materie attinenti alle finalità della presente legge, può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste dell’autorità giudiziaria o di altri organi inquirenti se non coperti da segreto di indagine nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici delle pubbliche amministrazioni, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti nelle materie attinenti alle finalità della presente legge.
- La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.
- Qualora gli atti o i documenti di inchieste parlamentari attinenti all’oggetto dell’inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.
- Fermo restando quanto previsto dal comma 2, la Commissione stabilisce quali atti e documenti sono coperti da segreto e comunque non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.”
L’articolo 6 prevede che i componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d’ufficio o di servizio, siano tenuti all’obbligo del segreto. La violazione di tale obbligo e la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi dell’articolo 326 del codice penale, salvo che il fatto non integri un più grave reato.
Infine, a norma dell’articolo 7:
“1. L’attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell’inizio dell’attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
- La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 1.
- Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
- La Commissione può avvalersi dell’opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria nonché di magistrati collocati fuori ruolo. Essa può altresì avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all’amministrazione dello Stato.”
Come è scritto nel testo della legge in esame la Commissione è munita degli stessi poteri e delle stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria e, con riguardo all’oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d’ufficio né il segreto professionale o quello bancario. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124 (art.4).
In forza dell’art.39 n.11 della suddetta Legge 124/2007 in nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato notizie, documenti o cose relativi a fatti di terrorismo o eversivi dell’ordine costituzionale o a fatti costituenti i delitti di cui agli articoli del codice penale 285 (Devastazione, saccheggio e strage), 416-bis (Associazione di tipo mafioso), 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) e 422 (Strage).
Nonostante i facili proclami del periodo immediatamente successivo alle ultime elezioni politiche, la Commissione di inchiesta ha avuto un parto difficile, ma ci si augura che, una volta costituita, possa muoversi con agilità, avvalendosi di tutti i poteri di cui è munita.
Qualche perplessità sulla piena terzietà di almeno uno dei componenti della Commissione deriva dalla presenza dell’on. avv. Giuseppe Conte che è stato, quale presidente del consiglio il protagonista principale della gestione dell’emergenza.
Non bisogna infatti dimenticare che il giorno 31 gennaio 2020 il Presidente del Consiglio, Avv. Giuseppe Conte, riunì il consiglio dei Ministri ed invocando impropriamente il Codice della Protezione Civile (D.lgs n.1/2018) dichiarando lo stato di emergenza nazionale per la durata di 6 mesi, assumendo contestualmente pieni poteri e l’impegno di rafforzare i presidi ospedalieri e sanitari per affrontare l’epidemia, senza però attuare alcunché fino al 10 marzo del 2020.
Né si può dimenticare che lo stesso Giuseppe Conte inopinatamente, il lunedì del 9 marzo 2020, intorno alle 22,00, annunciò in televisione di aver firmato un dpcm (decreto del presidente del consiglio dei ministri) che sarebbe entrato in vigore il giorno successivo, con cui aveva esteso a tutto il paese le misure già prese per la Lombardia e per altre 14 province, in forza del quale tutta l’Italia sarebbe diventata “zona protetta”, il tutto in spregio degli artt.13 e 16 della Costituzione.
A tutt’oggi non si ha notizia se l’on. Giuseppe Conte abbia fatto pervenire entro dieci giorni dalla nomina, alla Presidenza della Camera di appartenenza la sua situazione di conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’inchiesta, come prevede l’art.2 della legge n.22/2024.
In tale contesto appare singolare, inopportuno ed inammissibile che sia lo stesso ex presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte ad indagare sulla sua condotta durante l’emergenza sanitaria in quanto un organo del livello di una Commissione parlamentare bicamerale di inchiesta, munita di funzioni giurisdizionali o para giurisdizionali, non può destare dubbi sulla sua imparzialità e terzietà, quindi sostanzialmente non deve neanche apparire di non essere super partes.
Gli Italiani attendono con fiducia di conoscere la verità sui fatti e sui tragici avvenimenti che hanno sconvolto le loro vite e di cui ancora oggi si protraggono le pregiudizievoli conseguenze.
https://www.parlamento.it/leg/19/BGT/Schede/Bicamerali/v3/4-00226.htm