Una emergenza sanitaria non può giustificare l’aggressione all’ordinamento costituzionale democratico
art.1 Cost.

Ormai non sfugge più ad alcun giurista che il “green pass” introdotto con il D.L. 105/21 e le limitazioni imposte a determinati diritti, attività e servizi in relazione al suo mancato possesso non sia altro un escamotage per costringere ogni persona a vaccinarsi, prima di giungere alla impopolare decisione di una vaccinazione obbligatoria per legge.

Il green pass oltre ad essere incostituzionale, viola la normativa sovranazionale che nella gerarchia delle fonti del diritto si colloca subito dopo la Costituzione e al di sopra della legge ordinaria.

Una breve disamina servirà a evidenziare le gravissime lesioni del diritto che vengono inferte al nostro ordinamento giuridico.

Violazione della Costituzione

Pur essendo numerose le lesioni inferte alla Costituzione, mi limito ad indicarne soltanto alcune, richiamandone gli articoli.

Art. 2 – La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art.3 – Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 10 – L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

Art.13 – La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 16 – Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.

Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 32 – La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 77 – il D.L. 105/21 viola ogni regola democratica che si basa sulla separazione dei poteri e sulla divisione dei ruoli di ciascuno e che non consente la possibilità che il governo usurpi, attraverso il malvezzo della decretazione d’urgenza, poteri che appartengono invece al Parlamento.

La legislazione emergenziale viola anche le seguenti norme sovranazionali:

IL REGOLAMENTO (UE) 2021/953 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 giugno 2021

Esso al punto 36 dispone che “È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate. Pertanto il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l’uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l’esercizio del diritto di libera circolazione o per l’utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto. Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati.”

L’art. 3, comma 6 il citato Regolamento Ue ribadisce il divieto di qualsivoglia discriminazione alla libera circolazione nell’uso delle certificazioni COVID-19 statuendo che “Il possesso dei certificati di cui al paragrafo 1 non costituisce una condizione preliminare per l’esercizio del diritto di libera circolazione.”

Inoltre l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, nella seduta plenaria del 27 gennaio 2021 a Strasburgo, ha approvato a larghissima maggioranza (115 favorevoli, 2 contrari e 13 astenuti) la risoluzione 2361(2021) dal titolo: Vaccini anti CoViD-19: considerazioni etiche, legali e pratiche.  Risoluzione praticamente tenuta nascosta in Italia da tutti i mezzi di comunicazione che tra l’altro prevede quanto segue:

7.3.1 assicurare che i cittadini siano informati che la vaccinazione NON è obbligatoria e che nessuno subisca pressioni politiche, sociali o di altro genere per sottoporsi a vaccinazione, se non lo desidera egli stesso.
7.3.2 assicurare che nessuno sia discriminato per non essersi fatto vaccinare temendo per la propria salute o semplicemente perché non lo desidera.
7.3.3 adottare misure tempestive ed efficaci per contrastare la disinformazione, l’ignoranza e l’esitazione riguardo ai vaccini CoViD-19;
7.3.4 distribuire informazioni trasparenti sulla sicurezza e sui possibili effetti collaterali dei vaccini, collaborando con le piattaforme dei social media e regolamentandole per prevenire la diffusione di disinformazione;
7.3.5 comunicare in modo trasparente i contenuti dei contratti con i produttori di vaccini e renderli disponibili pubblicamente per il controllo parlamentare e pubblico;”

Sorprende poi che in forza di legge venga chiesto a soggetti privati, definiti dal D.L. 105/21 gestori e titolari di attività soggette a limitazioni di accesso, funzioni non previste nel nostro ordinamento giuridico, che invece possono svolgere soltanto i soggetti che la legge definisce pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio.

Da un punto di vista giuridico, al di là di ogni dissertazione su questioni di natura sanitaria e scientifica, su cui non mi avventuro non essendo materia di mia competenza professionale, non si può non rilevare la totale incostituzionalità ed illegittimità di tutti gli atti amministrativi e delle norme emanate dal governo dal 31 gennaio 2020 ad oggi.

E’ infatti sotto gli occhi di tutti l’offesa al diritto ed ai principi basilari su cui si fonda il nostro ordinamento giuridico democratico.

Ebbene rammentare che la Costituzione, in cui sono scritti tutti i diritti ed i doveri dei cittadini italiani, ha anche la funzione di un limite al potere di una maggioranza governativa o parlamentare che sia ed è quindi un presidio a tutela della democrazia.

Non si possono introdurre pericolosi precedenti di sistematica violazione della Costituzione in nome di una emergenza sanitaria.

Non è ulteriormente tollerabile ed accettabile che la Costituzione venga calpestata e con essa assassinata la Democrazia in forza di “un interesse collettivo”, quello della salute, ritenuto al vertice di tutti i valori e prevalente su tutti i diritti individuali e pubblici.

Di fronte alla ormai nota sperimentalità del vaccino anti Covid-19 ed alle incertezze sui suoi possibili eventi avversi o effetti indesiderati non può non essere riconosciuto ad ogni cittadino la libertà di scelta individuale.

Non si può, in nome ad un paventato ed invocato pericolo pandemico, far prevalere sulla Costituzione e sulla normativa sovranazionale una legge ordinaria  figlia di un una “ragione sanitaria-sociale-politica”.

Se non si abbandonerà la metodica, strutturatasi in prassi, della violazione della legalità e legittimità costituzionale certamente si precipiterà in una insidiosa e pericolosa discesa senza possibilità di ritorno alla normalità ed allo Stato di diritto.

Chiunque riveste funzioni istituzionali dovrebbe essere molto attento in questa delicata fase che attraversa la nostra Nazione ed adottare con responsabilità quelle decisioni che i cittadini si aspettano perché una legislazione emergenziale non può, né deve sottrarre insieme ai diritti i valori fondamentali di una società libera.

Il Popolo, titolare della sovranità, non capirebbe ulteriori attese, indecisioni e tentennamenti e molto presto potrebbe rivendicare quel potere che, non dimentichiamocelo, gli appartiene!