Eurogendfor è soltanto una polizia europea?
Eurogenfor 4

 

(pubblicato si Opinioni Nuove Notizie giugno 2014 pagg.10-11)

La nascita dell’Eurogendfor, o EGF, ovvero Gendarmeria Europea trae origine dalla “Dichiarazione di intenti” sottoscritta il 17 settembre 2004 a Noordwijk (Olanda) dai rappresentanti dei governi di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna.

Il passaggio finale, ovvero la sottoscrizione del Trattato istitutivo, avviene il 18 ottobre 2007 con il Trattato di Velsen (Paesi Bassi), ratificato dall’Italia il 28 aprile 2010 con legge n.84 del 14 maggio 2010. La EGF, il cui quartiere generale permanente si trova a Vicenza presso la caserma Antonio Chinotto, è un’organizzazione indipendente dall’UE, composta da forze di polizia ad ordinamento militare in grado di intervenire in aree di crisi sotto la guida dell’ONU, della NATO, dell’UE, dell’OSCE o di coalizioni tra diversi Paesi. Non è sottoposta al controllo dei Parlamenti nazionali, né del Parlamento europeo, ma risponde direttamente ai Governi, che ne hanno il coordinamento politico-militare attraverso il Comitato Interministeriale di Alto Livello (CIMIN) con sede sempre a Vicenza. L’EGF si configura quindi come un vero e proprio esercito composto da 800 uomini, che all’occorrenza possono essere incrementati di altre 1500 unità, pronti a intervenire tempestivamente in qualsiasi situazione; una sorta di corpo speciale a garanzia di ogni evento che costituisca minaccia per la sicurezza e la tranquillità dei cittadini europei e non solo. In forza dell’art. 4, comma 3 del Trattato di Velsen, la EGF può essere impiegata nei seguenti compiti: condurre missioni di sicurezza e ordine pubblico; monitorare, svolgere consulenza, guidare e supervisionare le forze di polizia locali nello svolgimento delle loro ordinarie mansioni, ivi compresa l’attività d’indagine penale; assolvere a compiti di sorveglianza pubblica, gestione del traffico, controllo delle frontiere e attività generale d’intelligence; svolgere attività investigativa in campo penale, individuare i reati, rintracciare i colpevoli e tradurli davanti alle autorità giudiziarie competenti; proteggere le persone e i beni e mantenere l’ordine in caso di disordini pubblici; formare gli operatori di polizia secondo gli standard internazionali; formare gli istruttori, in particolare attraverso programmi di cooperazione.

L’EGF gode di una totale immunità: sono inviolabili locali, beni ed archivi (artt. 21 e 22); le comunicazioni non possono essere intercettate per nessun motivo (art. 23); i danni a proprietà o persone non possono essere indennizzati (art. 28); i gendarmi non possono essere messi sotto inchiesta dalla giustizia dei paesi ospitanti (art. 29). Sorgono alcuni interrogativi: perché nessuno ne parla? Quando diverrà interamente operativa?

Quali interessi reali essa sarà effettivamente chiamata a tutelare?  Cosa è dunque l’EGF?

Un esercito privato della UE, o soltanto un corpo di polizia, o anche di polizia giudiziaria, o ancora una struttura di intelligence, o tutte queste cose insieme con funzioni e competenze ampie, se non illimitate?

Da parte dei fautori della conformità della Gendarmeria europea ai principi dello stato di diritto si sostiene che tale corpo di polizia è stato costituito per la necessità di disporre di una forza di versatile dispiegamento nel territorio, utile non solo nelle missioni internazionali, ma anche per affiancare le polizie locali dello Stato ospitante che ne facesse richiesta e ciò proprio per la sua strutturazione di carattere militare, nel caso di emergenze dovute a cataclismi ambientali o in situazioni di disordine pubblico generato da eventi non facilmente gestibili dalle sole forze dello Stato ospitante, ma anche per addestramento e/o sostituzione delle polizie locali.

Il personale di EGF non potranno subire alcun procedimento  relativo all’esecuzione di una sentenza emanata nei loro confronti nello stato ospitante o nello stato ricevente per fatti collegati all’adempimento del loro servizio (art.29).

Nell’art.4 del Trattato, sotto il titolo di “Missioni e compiti”, si prevede: Conformemente al mandato di ciascuna operazione e nel quadro di operazioni condotte autonomamente o congiuntamente ad altre forze, EGF deve essere in grado di coprire l’intera gamma delle missioni di polizia, tramite la sostituzione o il rafforzamento durante tutte le fasi di un’operazione di gestione della crisi.

Le Forze EGF possono essere poste indifferentemente alle dipendenze dell’autorità civile o del comando militare. In buona sostanza EGF è un corpo di polizia paramilitare e nel contempo una unità di intelligence con compiti di intervento rapido in situazioni di crisi. In essa sono compresi tutti i poteri e strumenti militari, di polizia e servizi segreti e può essere utilizzata come consulente dalle forze di polizia nazionali e dall’esercito, su richiesta del CIMIN.

Dal momento che non è più concepibile un esercito di leva obbligatoria, quello di cui avremmo avuto bisogno sarebbe stato un vero esercito europeo, qualora fosse stata realizzata anche l’unità politica e  non certamente un’organizzazione di non facile connotazione svincolata da ogni controllo istituzionale.

Di fronte ad una simile preoccupante deriva, occorre domandarsi a chi faccia capo in concreto EGF ed è proprio a fronte di tale interrogativo le cose si complicano, ovvero acquisiscono una semplicità sospetta.

L’organizzazione interna di EGF prevede due organi, il Cimin e il Comitato Tecnico, uno solo dei quali, il Cimin, è di fatto detentore di ogni potere e che è l’organo politico composto da rappresentanti dei ministeri degli Esteri e della Difesa dei Paesi aderenti al Trattato.

Tra i suoi compiti vi sono le prevedibili funzioni di coordinamento politico-militare, la definizione dell’orientamento strategico della Forza, la nomina del Comandante, la definizione del ruolo e della struttura del Quartiere Generale e i compiti di vigilanza sull’attuazione degli obiettivi previsti dal Trattato, la scelta delle missioni a cui aderire e molto altro.

Al Cimin spetta poi la decisione sulle condizioni di ingaggio e schieramento di EGF e la definizione dei requisiti necessari a uno stato europeo per l’adesione al Trattato, così come i criteri circa le condizioni per l’attribuzione dello status di Osservatore o di Partner.

Il Trattato di Velsen non fa cenno alcuno né in ordine ai criteri, né all’iter necessario a stabilire o modificare princìpi e linee guida della EGF, lasciando allo stesso Cimin il compito di occuparsene nello specifico.

Aspetto ancor più preoccupante è il fatto che all’intero personale di EGF sia attribuita una sostanziale immunità: il solo organo al quale è tenuto a rispondere delle azioni dei suoi appartenenti è soltanto il Cimin. Fatta salva la responsabilità individuale per reati commessi al di fuori dell’esercizio delle funzioni attribuite dalla missione.

La questione concernente l’irresponsabilità dei membri dell’EGF appare ancor meno rassicurante se si considerano due aspetti: il primo è l’ampio spettro di situazioni che possono essere considerate adempimento del servizio, il secondo riguarda invece le norme che, all’art. 21, garantiscono l’inviolabilità dei locali, degli edifici e degli archivi di EGF.

Tali norme estendono la stessa inviolabilità a qualunque tipo di atto, documento, dato, appartenente o detenuto da EGF, su qualunque tipo di supporto si trovi e in qualunque parte del territorio sia ubicato, con tutto quanto ne potrebbe conseguire in termini di possibilità di recuperare prove e dati in grado di stabilire, in caso di reato, se sia stato commesso o meno nell’esercizio delle funzioni assegnate.

Inoltre, in caso sussistano dei dubbi sul fatto che i danni siano stati provocati durante il servizio, ogni decisione è rimessa esclusivamente al Cimin, il quale è tenuto a pronunciarsi dopo l’esame del rapporto predisposto dal Comandante EGF. Dulcis in fundo, riservato a noi italiani, vi è un ulteriore elemento di interesse nella creazione di EGF, ovvero la scelta di collocare il Quartiere Generale a Vicenza.

Alla luce di queste considerazioni, è indubbio che il quadro normativo di EGF ha delineato un organismo militare dotato di ampi e straordinari poteri e di tutta la libertà necessaria per agire senza preoccuparsi troppo delle conseguenze.

Sicuramente questa nuova Gendarmeria europea è perfettamente in grado di rispondere a quelle esigenze di forza, rapidità e internazionalità auspicate dai suoi promotori, tuttavia la sua totale irresponsabilità impone una seria riflessione. Innanzitutto non è dato comprendere il motivo per cui EGF non risponda ad alcun Parlamento, nazionale o europeo e sia quindi svincolato dal controllo di organi elettivi.

In secondo luogo non è chiaro a quali crisi si fa riferimento allorchè si prevede l’utilizzo di EGF. A questo proposito viene fatto un richiamo criptico alle missioni di Petersberg, senza altro aggiungere.

Il trattato di Velsen non contiene, neanche nel preambolo, alcuna disposizione che faccia riferimento al rispetto dei parametri del diritto internazionale umanitario e alla tutela dei diritti dell’uomo nel corso delle operazioni militari e del comportamento sul campo di quanti sono sottoposti alle regole di ingaggio.

Al di là degli interrogativi legittimi che sorgono dalla lettura del Trattato, rimane privo di risposte quello che è il  più inquietante, che è quello che nasce dalla rischio che tale organismo, che appare sostanzialmente legibus solutus, sia utilizzato con finalità di repressione e che diventi dunque uno strumento di controllo da parte del potere politico sui cittadini, al di fuori di ogni principio democratico per il quale il potere risiede nel Popolo che lo esercita attraverso le assemblee legislative dallo stesso elette.

https://www.facebook.com/notes/informazione-illuminiamo-le-coscienze/il-trattato-di-velsen-che-istituisce-leurogendfor-in-versione-intergale-leggete-/367098796696688/

 

http://gazzette.comune.jesi.an.it/2010/134/1.htm

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2010-06-11&atto.codiceRedazionale=010G0107

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1084824